Diritto

Revisione doganale possibile anche a posteriori

È sempre possibile accedere alla revisione a posteriori dell'accertamento doganale

È sempre possibile accedere alla revisione a posteriori dell'accertamento doganale, anche se solo su base documentale e se le merci ormai importate sono state oggetto, in tutto o in parte, di una specifica verifica i cui esiti non sono stati contestati dall'operatore.

Con queste conclusioni la sentenza C 496/19 della Corte di giustizia Ue -496/19, che peraltro coinvolge direttamente la Dogana italiana, si pone in linea con i propri precedenti e conferma che l'accesso alle revisioni (e dunque ai rimborsi dei dazi) è da intendersi in senso ampio, attivabile a norma del Codice doganale ogni qual volta una dichiarazione doganale deve essere modificata perché presentata sulla base di elementi “inesatti o incompleti”.

Il caso affrontato dai giudici unionali è relativo a una serie di importazioni effettuate presso una dogana portuale, cui ha fatto seguito, a distanza di tempo, una richiesta di rimborso dazi per errata classificazione doganale della merce. A tale richiesta, l'Ufficio ha risposto negativamente non solo sulla base del fatto che la classificazione originariamente dichiarata, e che la parte assume errata, è ritenuta invece corretta; ma quale argomento ulteriore, la Dogana ha sostenuto che, poiché alcune delle bolle di cui si richiede la revisione sono state oggetto di visita merce allo sdoganamento e le risultanze di tali visite non sono state contestate, allora non sarebbe possibile accedere ad alcuna revisione dell'accertamento.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che i termini «elementi inesatti o incompleti», di cui al codice doganale, devono essere interpretati come comprendenti allo stesso tempo errori od omissioni materiali, ma anche errori di interpretazione del diritto applicabile, che possono intervenire sia in dichiarazione, sia in sede di primo controllo (si vedano le cause C-468/03, C-249/18). Di conseguenza, concludono i Giudici di Lussemburgo, l'autorità doganale non può – senza violare lo scopo dell'istituto della revisione dell'accertamento del codice doganale – respingere una domanda di revisione per il solo motivo che l'importatore non avrebbe contestato un controllo preventivo.

Dunque, una verifica fisica delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana. Ciò in quanto deve sempre valere il principio primario per cui, sempre ed in ogni caso, qualora i dazi all'importazione versati dal dichiarante eccedano quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell'eccedenza riscossa.

Il tema offre lo spunto per alcune considerazioni più ampie sulla revisione e sui relativi complessi documentali. Anzitutto, non è possibile estendere gli esiti di una verifica fisica sulle operazioni passate se esiste la prova, necessariamente documentale, che esse fossero comunque errate. Allo stesso modo, con o senza verifica, deve assumersi il principio per cui una revisione dell'accertamento può sempre essere richiesta, a posteriori, sulla base di elementi cartolari, come confermato dalla stessa Corte di giustizia in precedente giurisprudenza (C-571/12). Purché vi sia una ragionevole sicurezza documentale sulle caratteristiche di un prodotto, è sempre possibile ottenere un provvedimento di revisione e rimborso dei dazi.

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