Contabilità

Revisione legale, indipendenza dalla società sempre in primo piano

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di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Guardia alta dei revisori sotto il profilo delle responsabilità. Uno dei requisiti che deve fin dall’inizio caratterizzare l’attività è quello di indipendenza. Quindi il revisore deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere coinvolto nel processo decisionale di essa. Tale requisito deve permanere, non in riferimento al periodo di competenza del bilancio di esercizio, altresì nel periodo in cui, terminato l’esercizio, è completata l’attività di revisione relativa a quel bilancio.

Il revisore non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente “controllato”, tantomeno svolgere funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia concluso il suo incarico. Nel concetto di «società» contenuto nell’articolo 10 del Dlgs 39/2010 per la salvaguardia dei requisiti di obiettività ed indipendenza, rientra anche l’organo societario del collegio sindacale, che, partecipando alle assemblee che ai Cda e svolgendo l’attività di vigilanza, fa parte governance della società concorrendo alla formazione delle decisioni.

Secondo la Cassazione (sentenza 1419/2019), il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei sindaci della stessa non può dirsi indipendente ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 39/2010 e, quindi, la sua nomina è nulla e non ha diritto a percepire i relativi compensi.

Gli ambiti operativi del revisore e del sindaco potrebbero venire in stretta relazione e trovarsi in una situazione di interferenza, proprio per il ruolo del Collegio sindacale, tenuto ad assolvere ad una funzione rilevante ai fini decisionali, dovendo non solo riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale, ma anche fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Altro tema di grande interesse è costituito dall’attività di controllo esterno di qualità previsto dall’articolo 20 del Dlgs 39/2010 che riguarda, tra l’altro, anche la conformità del requisito dell’indipendenza.

In presenza di un controllo da parte del regulator (Mef per i revisori che non hanno incarichi in Enti di interesse pubblico o Consob), nel caso in cui siano rilevate anomalie, sarà redatta una relazione contenente le eventuali implementazioni o rimedi che il revisore deve effettuare.

In caso di mancata o tardiva adozione degli interventi richiesti, il Mef o la Consob possono applicare le seguenti sanzioni:
•un avvertimento, che impone al responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
•una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti richiesti;
•la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
•la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro (da cinquanta a duemilacinquecento euro in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo e di mancata comunicazione dei dati al registro);
•la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione;
•la revoca di uno o più incarichi di revisione;
•il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni;
•la cancellazione dal Registro.

In caso di mancato pagamento delle sanzioni il Mef può procedere alla cancellazione dal Registro e in tale evenienza la reiscrizione non potrà avvenire prima di sei anni dal provvedimento di cancellazione. Il ministero, in relazione alla gravità del fatto, può disporre una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

Le sanzioni amministrative sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e valutate le deduzioni presentate. La portata della sanzione o del provvedimento amministrativo sono definiti tenendo conto di elementi quali la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità, la solidità finanziaria della persona responsabile, il livello di cooperazione con l’autorità vigilante.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta se il pagamento avviene entro 30 giorni dalle comunicazioni di legge.

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