Contabilità

Revisione, servizi diversi regolati dagli Stati

di Franco Roscini Vitali

La revisione legale svolta nei confronti degli enti di interesse pubblico è sotto la lente di Assirevi. Il Regolamento 537/14 ha dettato specifici requisiti per la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, in particolare società quotate e banche, e l’associazione fornisce alcuni chiarimenti operativi.

Nel documento, disponibile sul sito dell’associazione, sono illustrate le posizioni raggiunte su questioni interpretative che presentano carattere di maggiore urgenza, precisando che le soluzioni proposte potranno essere aggiornate nel tempo per tenere conto degli ulteriori approfondimenti, nonché dell’evoluzione riscontrata nella prassi in relazione alle tematiche trattate.

Assirevi auspica che tali posizioni possano costituire un punto di riferimento per un approccio organico alla nuova disciplina della revisione, anche in attesa di eventuali chiarimenti da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

Per esempio, l’articolo 5 del Regolamento vieta al revisore di prestare servizi diversi dalla revisione contabile. In caso di gruppi in cui società controllate e controllanti hanno sede in Stati membri differenti, Assirevi ritiene ragionevole che il revisore, per determinare se possa prestare un servizio diverso dalla revisione, debba fare riferimento alla normativa dello Stato membro in cui ha sede la società nei cui confronti il servizio non-audit deve essere prestato.

Pertanto, se il servizio deve essere prestato nei confronti di una società non-Eip controllata da un Eip con sede in un diverso Stato membro, il revisore verifica se, in base all’ordinamento in cui ha sede la società non-Eip controllata, tale servizio ricada o meno nella lista dei servizi proibiti.

In sintesi, al revisore di un Eip e al suo network si applicano, con riferimento alla prestazione di servizi non audit a favore di una controllata di tale Eip, le disposizioni del citato articolo 5 come implementate a livello locale nello Stato in cui ha sede la controllata, indipendentemente dal fatto che la controllata sia essa stessa Eip e che sia sottoposta a revisione da un soggetto appartenente al network del revisore della controllante Eip.

A titolo esemplificativo, se un Eip italiano ha due controllate, una in Germania e una in Francia, a tali società controllate si applicano le proibizioni dei servizi di cui all’articolo 5 come implementate rispettivamente in Germania e in Francia.

Analogamente, se un Eip tedesco ha due controllate, una in Italia e una in Francia, a tali società si applicano le proibizioni dei servizi come implementate rispettivamente in Italia e in Francia.

Numerosi chiarimenti riguardano l’articolo 16 del Regolamento, relativo al conferimento dell’incarico a revisori legali o imprese di revisione.

Per esempio, è ribadito che, nel nostro contesto nazionale, la proposta all’assemblea per la nomina del revisore deve essere formulata dal collegio sindacale, in cui si identifica anche il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 19 del Dlgs 39/10.

Inoltre, non è possibile che l’organo di gestione si discosti dalla raccomandazione e dalla preferenza espresse dal comitato per il controllo interno e la revisione legale.

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