Professione

Revisori, alert via Pec a chi non è in regola con l’obbligo formativo 2017-2019

I crediti si possono recuperare entro il 17 gennaio solo attraverso la piattaforma digitale Fad

di Federica Micardi

I revisori che non sono in regola con i crediti formativi obbligatori del triennio 2017 – 2019 stanno ricevendo in questi giorni, sulla propria pec, una comunicazione dal parte del ministero dell’Economia e delle finanze che li informa del mancato assolvimento; è però ancora possibile mettersi in regola entro il 17 gennaio 2022.

La verifica della posizione

Chi non riceve solleciti dal Mef dovrebbe essere in regola. È comunque possibile verificare la propria posizione relativa ai crediti accedendo all’area riservata del sito del ministero .

Per comunicare con l’Economia si può utilizzare il «modulo di richiesta informazioni» che si trova online; alla domanda è possibile allegare fino a 2 Gb di documenti.

Chi rileva il mancato accredito di eventi deve contattare gli organizzatori dell’evento per accertarsi della validità ai fini della revisione, fornendo i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta partecipazione. Smarcata questa verifica, sarà l’Ordine a dover comunicare al Consiglio nazionale la necessità di integrare i crediti non registrati.

Recupero crediti mancanti

I crediti necessari sono almeno 60 nel triennio, e almeno 20 l’anno (di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale) . Chi, per esempio nel 2017 ha maturato 30 crediti, 10 nel 2018 e 20 nel 2019, pur avendo in tutto 60 crediti è in deficit dei 10 crediti del 2018 e deve recuperarli.

I crediti di “recupero” si possono ottenere solo partecipando ai corsi di formazione gratuiti offerti sulla piattaforma digitale dedicata del Mef (la piattaforma Fad) accessibile dall’area riservata, attiva per questa finalità dal 19 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022; attenzione perché i corsi o gli eventi fruiti tramite altri canali non sono validi per il recupero, ma solo per l’acquisizione di crediti relativi all’annualità in corso.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, attraverso l’informativa 98 del 12 ottobre, ricorda che nel 2018 è stato permesso di recuperare i crediti mancanti relativi all’anno 2017 (primo anno dell’obbligo formativo), attenzione quindi a scorporare dai crediti acquisiti nel 2018 quelli utilizzati per sanare il debito formativo dell’anno precedente.

Possibilità di esonero formativo

Sono esonerati dall’obbligo formativo solo i revisori sospesi dal Registro, e solamente per il periodo di sospensione. L’obbligo quindi sussiste anche per chi al momento non ha compiti da revisore e risulta iscritto alla sezione B del Registro. Nessun esonero è previsto per situazioni contingenti, come infermità, malattia, maternità e neppure per chi ha effettuato docenze in materia di revisione.

Secondo il Mef sono esonerati dall’obbligo di formazione coloro che intendono cancellarsi volontariamente dal Registro, la norma non prevede espressamente questo caso ma è quanto sostiene il ministero nelle risposte fornite alle domande più frequenti (Faq).

Chi non ha attualmente incarichi da revisore può decidere di cancellarsi dal Registro per poi, eventualmente, chiedere una nuova iscrizione. In questo caso va ricordato che prima del Dlgs 39/2010 i requisiti necessari per poter fare il revisore erano diversi, per esempio non era necessaria la laurea. Prima di procedere alla cancellazione volontaria, quindi, si consiglia di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

La proroga per il biennio 2020 - 2021

Data l’emergenza sanitaria i crediti formativi obbligatori relativi al biennio 2020/2021 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2022; il Mef ricorda che l’obbligo relativo al 2022 non può essere assolto anticipatamente, cioè prima del 1° gennaio 2022

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