Professione

Revisori enti locali, niente incarico senza residenza nella Regione al momento dell’estrazione

Il ministero dell’Interno precisa anche che non è possibile l’avvicendamento nell’incarico di presidente nel collegio: la nomina spetta al consiglio comunale

di Federico Gavioli

Il revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella Regione. Inoltre, la facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente dei revisori dei conti nei Comuni è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale e non è possibile l’avvicendamento con un altro componente del collegio. Sono due pareri forniti dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno. Vediamo nel dettaglio.

L’avvicendamento del presidente del collegio dei revisori

Con il parere del 4 gennaio 2021 un ente locale ha chiesto al ministero dell’Interno se fosse possibile l’avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio di revisione contabile.

Il ministero dell’Interno evidenzia che la normativa di riferimento contenuta nella lettera b), dell’articolo 57-ter del Dl 124/2019, che ha modificato l’articolo 16 del Dl 138/2011, prevede negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al Dm dell’Interno 23 del 2012.

Pertanto, osserva il ministero, è evidente dal dato formale della citata norma di modifica, che la facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.

Estrazione di un revisore con residenza anagrafica in altra Regione

Con il parere del 5 gennaio, il ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti a una Prefettura che si poneva il dubbio relativo all’estrazione di un revisore per la nomina in un Comune, avvenuta il 17 dicembre 2020. Nel caso in esame, evidenzia la Prefettura, il revisore prima dell’estrazione avrebbe cambiato residenza trasferendosi in un’altra Regione, comunicando però l’intenzione di accettare l’incarico ad estrazione avvenuta. Il dubbio che si pone la Prefettura è se nel caso in esame sia possibile accettare l’incarico di revisore nel Comune.

Il ministero dell’Interno evidenzia che il Dm 23 del 2021 è quello che ancora oggi regolamenta la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali; tale regolamento prevede, con riferimento al caso in esame, che il revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare al ministero il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del regolamento, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla Regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di conseguenza è evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una Regione piuttosto che ad un’altra, è fondamentale ai fini del sorteggio.

In sostanza, conclude il ministero, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella Regione nel Comune in cui era stato nominato e, di conseguenza, non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.

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