Professione

Revisori enti locali, la nomina politica sceglie dagli elenchi regionali

Anche le estrazioni delle prefetture si sono adeguate alla novità, restringendo il sorteggio a due componenti

(Ansa)

di Patrizia Ruffini

Il ministero dell’Interno ha dato immediata attuazione alla norma sulla scelta politica del presidente del collegio dei revisori locali, rinviando invece il passaggio delle estrazioni dall’ambito regionale a quello provinciale ad una modifica del dm Dm 23/2012. Nel frattempo nessuna novità è stata introdotta nella legge di conversione del decreto legge Milleproroghe per i revisori dei conti degli enti locali. Il testo su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera non contiene alcuna modifica dell’articolo 57-ter del Dl 124/2019.

Il Viminale ritiene che la scelta del presidente dell’organo di revisione da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni di comuni, che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, sia già operativa dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della legge 157/2019 di conversione del decreto fiscale). Per consentire ai consigli di effettuare la scelta, che deve comunque riguardare gli iscritti nella fascia 3, il ministero pubblica sul proprio sito l’elenco aggiornato dei revisori iscritti in tale fascia, invitando gli enti ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una preliminare verifica della presenza del presidente scelto nell’elenco. Con un parere pubblicato il 14 febbraio 2020, il ministero ha confermato che, nelle more dell’aggiornamento del Dm 23/2012, il consiglio sceglie sugli elenchi regionali e non provinciali. Anche le estrazioni delle prefetture si sono adeguate alla novità, restringendo il sorteggio a due componenti del collegio.

Un nuovo algoritmo

È arrivata, intanto, un’altra novità in tema di sorteggi: con il decreto del direttore centrale della Finanza locale del 4 febbraio 2020 è stato modificato l’algoritmo per l’estrazione a sorte. L’articolo 5 del Dm 23/2012 prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante «estrazione a sorte» dall’elenco; per ogni componente vengono estratti tre nominativi di cui il primo, in ordine di sorteggio, è designato per la nomina e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del designato. Prima della modifica, il sorteggio avveniva assegnando una pari probabilità di estrazione, calcolata sul rapporto di 1/n (numero dei partecipanti al sorteggio). Dopo le molte segnalazioni sul funzionamento del sistema di estrazione arrivate dai professionisti iscritti al registro e mai estratti, il Viminale ha proceduto alla modifica dell’algoritmo di estrazione a sorte, in modo da rafforzare le probabilità di estrazione di chi non è stato mai estratto. Nello specifico, ai revisori iscritti da almeno un periodo precedente all’attuale sono assegnate due premialità, se non sono mai risultati né vincitori né riserve in tutti i sorteggi validi, oppure una premialità, se non sono risultati mai vincitori in tutti i sorteggi validi. Inoltre, sono attribuite ulteriori premialità, da 1 ad n, a seconda del numero di anni di iscrizione effettiva all’elenco revisori per tutti i periodi antecedenti a quello corrente. Invece a tutti gli altri revisori, iscritti unicamente nel corrente periodo o che siano già risultati vincitori, non sono attribuite premialità.

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