Professione

Revisori enti locali, rischio ridotto con la pianificazione

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di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Il Cndcec ha pubblicato la versione aggiornata dei «Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali» ( clicca qui per consultarla ). Il documento sensibilizza i revisori ad operare secondo la massima diligenza e professionalità. Esso ripercorre le regole di composizione, nomina, accettazione e durata dell’incarico, e analizza le funzioni di vigilanza e collaborazione dell’organo.

L’attività dell’organo di revisione deve essere ispirata ai criteri dettati dai principi di vigilanza e controllo. I revisori degli enti locali delle regioni non a statuto speciale vengono estratti a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’elenco è ripartito in tre fasce: la fascia 1, che comprende i Comuni fino a 4.999 abitanti, la 2, i Comuni da 5mila a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane e la 3 dedicata ai Comuni con popolazione pari o superiore a 15mila abitanti, Province e Città metropolitane. Per confluire nell’elenco occorre essere iscritti nel registro dei revisori legali o all’Odcec da almeno 2 anni per accedere alla fascia 1, da 5 anni per accedere alla fascia 2 e da 10 anni per accedere alla fascia 3. È necessario inoltre aver conseguito almeno 10 crediti formativi in eventi convalidati dal ministero dell’Interno nel periodo 1° gennaio-30 novembre dell’anno precedente ed aver svolto per tre anni almeno uno o due incarichi di revisione presso un ente locale per accedere rispettivamente alla fascia 2 e 3.

Utile al diligente svolgimento della revisione è un’adeguata pianificazione. La preliminare fase di pianificazione prevede l’esame dell’ente, della sua struttura organizzativa, del controllo interno e del contesto in cui opera. Nella successiva fase della programmazione vengono definite le verifiche da attuare, l’entità e le tempistiche delle attività da svolgere, ed eventualmente la suddivisione dei compiti. Nella fase dell’esecuzione l’organo definisce le procedure di revisione finalizzate ad acquisire gli elementi necessari a fondare il giudizio di revisione. La fase finale prevede la formulazione del giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, la rilevazione di eccezioni, considerazioni e proposte che confluiranno nella relazione finale. Seguendo questo iter, l’esito dell’attività dell’organo esprime una motivata valutazione di congruità ed un giudizio sull’affidabilità del controllo interno.

Nel caso in cui la fase di conclusione fornisca risultati soddisfacenti, l’organo riscontra l’effettiva esecuzione e funzionamento delle procedure amministrative dell’ente, attraverso sondaggi e interviste. Nel caso in cui invece si riscontrino procedure di controllo interno inesistenti o inaffidabili, l’organo deve predisporre ulteriori controlli di dettaglio e ampliare le verifiche. Solo indicando nell’apposita relazione le criticità procedurali che fisiologicamente possano generare errori nella contabilità e nella gestione, l’organo di revisione non risponderà di eventuali errori non rilevati o non riscontrati.

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