Professione

Revisori enti locali, c’è tempo fino al 16 dicembre per l’iscrizione agli elenchi 2021

Gli aspiranti revisori possono dichiarare il mantenimento dei requisiti posseduti, aggiornando i dati già comunicati e potranno presentare domanda anche i non iscritti

di Patrizia Ruffini

Al via la richiesta di inserimento nel registro dei revisori degli enti locali per i sorteggi da effettuare dal 1° gennaio 2021. Con il decreto del 23 ottobre e con l’avviso che lo accompagna, il ministero dell’Interno ha stabilito che dal 4 novembre fino al 16 dicembre (ore 18) gli aspiranti revisori possono dichiarare il mantenimento dei requisiti posseduti, aggiornando i dati già comunicati. Nel rispetto dello stesso calendario, potranno presentare domanda di inserimento anche i soggetti non iscritti, purché risultino in possesso dei requisiti alla data del termine utile per iscriversi.

I tre requisiti prescritti dal regolamento approvato con decreto 23/2012 si differenziano in tre fasce:
1) prima fascia (Comuni fino a 4.999 abitanti);
2) seconda fascia (Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di comuni e Comunità montane);
3) terza fascia (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, Province e Città metropolitane).

L’esperienza
Il requisito dell’esperienza prevede lo svolgimento di analoghi incarichi, ed è richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 (un incarico di tre anni) e 3 (due incarichi della durata di tre anni) dell’elenco. L’attività riconosciuta è quella svolta presso enti locali, ossia Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni.

L’anzianità di iscrizione
Il requisito di anzianità di iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali richiede due anni per la fascia 1, cinque anni per la fascia 2 e dieci anni per la fascia 3. In caso di soggetto iscritto sia al registro dei revisori legali che all’ordine, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità. Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, occorre dichiarare anche di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.

I crediti formativi
Infine, il requisito formativo richiede di aver acquisito, dal 1° gennaio al 30 novembre 2020, almeno 10 crediti formativi (per le tre fasce), maturati a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, che siano stati preventivamente condivisi con il ministero dell’Interno.
Per continuare a essere iscritti occorre presentare domanda, esclusivamente per via telematica, tramite le pagine del sito internet della direzione centrale della Finanza locale.

L’accettazione e le verifiche successive
Solo il ricevimento della comunicazione del circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati, comprova la sua avvenuta accettazione.

Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco 2021, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica. I soggetti cancellati dall’elenco non potranno accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e devono essere sostituiti, se già nominati dagli enti locali.

Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Tale declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.

La scelta del presidente
Infine, l’avviso ricorda la novità introdotta dall’articolo 57-ter del Dl 124/2019 negli organi di revisione in composizione collegiale, riferita alla scelta da parte dei consigli, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 dell’elenco. In questi enti l’estrazione si limita a 6 nominativi (di cui i primi due sono designati per la nomina). L’ente ha comunque la facoltà, precisa il Viminale, di scegliere anche il Presidente nell’elenco dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura, scorrendo la graduatoria.

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