Professione

Revisori legali, i crediti formativi 2017-2019 si possono recuperare entro il 17 gennaio

Lo prevede il Dm 135 pubblicato in Gazzetta il 4 ottobre e in vigore dal 17 ottobre

di Federica Micardi

I revisori legali hanno 90 giorni di tempo (il countdown parte il 19 ottobre e termina il 17 gennaio 2022) per ottenere i crediti formativi mancanti del triennio 2017-2019. Lo ricorda il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa 98 pubblicata il 12 ottobre. Per gli inadempienti scatteranno le sanzioni da parte del Mef.

I corsi

I corsi che consentono di acquisire crediti – in base alla circolare 3, sezione 3, del 20 febbraio 2020 del ministero dell’Economia – sono quelli offerti sulla piattaforma dedicata Mef (il portale Fad). Come riportato nel sito www.revisionelegale.mef.gov.it, il 19 ottobre 2021, il Mef pubblicherà le linee guida per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018- 2019) da colmare.

Il calcolo dei crediti

Un controllo sui crediti è quindi opportuno, anche perché il ministero ha chiarito che saranno considerati validi i crediti maturati e presenti nell’area riservata del portale della revisione legale, anche se non corrispondono a quelli che risultano al professionista.
Il Consiglio nazionale ricorda inoltre che è necessario tener conto anche dei crediti maturati nel 2018 per sanare il debito formativo dell’anno precedente: il Mef allora consentì di recuperare parte dei crediti formativi mancanti del 2017 entro il 31 dicembre 2018 e nella circolare 3/2020 chiarì che l’obbligo formativo per il biennio 2017-2018 si considera rispettato se l’iscritto al registro ha maturato complessivamente, al 31 dicembre 2018, quaranta crediti formativi, di cui almeno venti caratterizzanti.

Le sanzioni

La norma che regola il sistema sanzionatorio per revisori legali e società di revisione è il Dm 135 dell’8 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 237 del 4 ottobre e che entrerà in vigore il 19 ottobre. Le sanzioni applicabili sono otto e sono indicate nel Dlgs 39/2010 all’articolo 24: vanno dall’avvertimento (la più blanda) alla cancellazione dal Registro dei revisori (la più severa).

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