Professione

Revisori legali, formazione continua del triennio 2020-2022 da completare entro fine anno

Tra le sanzioni che il Mef può erogare in caso di mancato assolvimento dell’obbligo: avvertimento, censura, sospensione dal Registro e sanzione amministrativa da 50 a 2.500 euro

di Federico Gavioli

I revisori legali hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2022 per mettersi in regola con gli obblighi formativi relativi agli anni 2020 e 2021. È necessario, infatti, prestare attenzione alle sanzioni che potrebbero subire in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua; il ministero delle Finanze – Mef – è legittimato anche ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria.

La scadenza di fine anno

Con comunicato del 5 ottobre 2022, pubblicato sul sito del ministero delle Finanze – revisione legale - , è stato ricordato ai revisori legali , in vista dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all’assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 , che il differimento del termine previsto dal decreto legge 183/2020, non comporta l’abrogazione del principio dell’annualità della formazione. Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti, che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021, di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.

Va ricordato, infatti, che il differimento del termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione al 31 dicembre 2021, dei revisori legali dei conti iscritti al Registro di cui al Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, previsto dal comma 7, articolo 3 del Dl 183/2020 , è stato giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza che si è determinata a causa del contagio del virus Covid-19

Le verifiche del Mef

Tra i compiti del Mef , dettati dal Dlgs 39/2010 , vi è anche quello di provvedere al controllo in merito:

a) l’abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

d) la formazione continua;

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del citato decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Le sanzioni

Il Mef è anche chiamato ad adottare provvedimenti sanzionatori nel caso di tali violazioni. Il decreto 135 dell'8 luglio 2021 , il cosiddetto Regolamento, prevede che il Mef, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del Mef .

L'articolo 24, comma 1 , Dlgs 39/2010, prevede una serie di sanzioni, anche in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, che il Mef può applicare (ad esempio, avvertimento, censura , sanzione amministrativa, sospensione dal Registro dei revisori legali, revoca degli incarichi solo per citarne alcune). La sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da 50 a 2.500 euro; tale sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento del Mef.

Il revisore cancellato dal Registro può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

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