Professione

Revisori legali, formazione obbligatoria per tutti

Circolare Rgs sul triennio 2020-2022: obbligo di 60 crediti triennali anche in caso di maternità o malattia grave

di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato la circolare 3/2020 relativa al triennio formativo 2020-2022 obbligatorio per gli iscritti al registro dei revisori legali. Al pari del precedente triennio, il revisore potrà adempiere agli obblighi formativi aderendo ai servizi di formazione messi a disposizione dal Mef, dagli enti accreditati, dagli ordini professionali e dalle società di revisione.

La portata dell’obbligo
La circolare, oltre a fornire puntuali indicazioni sui requisiti di tali enti (numero di dipendenti, esperienza almeno triennale, docenti esperti eccetera), ricorda che devono adempiere all’obbligo di formazione tutti gli iscritti al registro dei revisori legali. A differenza di quanto è previsto per la formazione professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sollevati da tale obbligo, ad esempio, in caso di maternità o malattia grave, per i revisori legali non sono previste esenzioni.

Non rileva in alcun modo, ad esempio, l’età dell’iscritto, la condizione psicofisica o l’assenza di titolarità di incarichi. Proprio in considerazione di ciò, il Mef rende possibile che l’assolvimento degli obblighi avvenga anche unicamente attraverso la formazione a distanza.

I revisori sospesi dal registro
L’unica eccezione riguarda i revisori sospesi dal registro in base all’articolo 24 comma 1, lettera e (che prevede la sospensione fino a tre anni per irregolarità connesse all’incarico di revisione) e dell’articolo 24-bis (che prevede la sospensione cautelare fino a cinque anni) del Dlgs 39/2010. In caso di eventuale revoca della sospensione, il revisore è tenuto ad assolvere il debito formativo pregresso.

I neoiscritti
Per i neo iscritti, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella «Gazzetta Ufficiale». Analogamente, il revisore che presenta istanza di cancellazione volontaria dal Registro, non è tenuto alla formazione a decorrere dall’anno in cui viene presentata l’istanza, anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» l’anno successivo.

Ogni ora di formazione corrisponde ad un credito formativo e in ciascuno dei tre anni devono essere maturati venti crediti. Di questi, almeno dieci devono riguardare le «materie caratterizzanti», aventi ad oggetto la gestione del rischio e controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili alla revisione, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l’indipendenza e la tecnica professionale.

Le sanzioni
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionato in base agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 39/2010, con:
•un avvertimento;
•la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
•una sanzione amministrativa pecuniaria;
•la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a tre anni;
•la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
•il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni;
•la cancellazione dal Registro.

Riguardo al differimento al 2018 dell’obbligo formativo relativo al 2017, disposto con circolare 6/2018, si ritengono rispettati gli obblighi formativi nel caso in cui l’iscritto abbia maturato complessivamente, alla data del 31 dicembre 2018, quaranta crediti formativi, di cui almeno venti caratterizzanti.

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