Professione

Revisori legali, per il triennio 2020/2022 obbligo formativo entro il 31 dicembre del prossimo anno

La regolarizzazione entro il 17 gennaio 2022 riguarda il triennio 2017-2019

di Federico Gavioli

Per il triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. Non deve, infatti, trarre in inganno l’approvazione del Dm 135/2021 che consente di regolarizzare i crediti formativi entro il 17 gennaio 2022 , relativi però al triennio 2017-2019.

Pubblicate le linee guida per il triennio 2017-2019

Con il Dm 135, in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale; con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il decreto prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento. In sostanza la disposizione consente al singolo revisore di regolarizzare la propria posizione assolvendo all’obbligo formativo del triennio 2017/2019 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e, quindi, entro il 17 gennaio 2022.

Sul portale del ministero dell’Economia e sul portale Fad, in relazione alla corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento, sono state pubblicate le linee guida a cui i revisori che non hanno completato l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 devono scrupolosamente attenersi.

Per il triennio 2020/2022 c’è ancora tempo

Occorre prestare particolare attenzione di non “accavallare” i crediti formativi dei due diversi trienni di riferimento; per quanto riguarda quello formativo 2020/2022 il decreto Milleproroghe 2021 (articolo 3, comma 7, del Dl 183/2020) stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali, in base all’articolo 5 del Dlgs 39 del 2010, relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. Il differimento del termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione dei revisori legali è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus Covid-19.

Il Mef procederà, pertanto, all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 solamente successivamente al 31 dicembre 2022 e i revisori legali potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale Fad – Mef che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

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