Professione

Revisori legali, per la formazione 2017-19 regolarizzazione entro il 16 febbraio

La Ragioneria generale concede una mini-proroga a causa dei problemi tecnici nella piattaforma dedicata

di Federico Gavioli

Mini-proroga per la formazione continua obbligatoria per i revisori legali dei conti. Per la regolarizzazione del debito formativo per il triennio 2017-2019 ci sarà un mese di tempo più per mettersi in regola. La circolare 3/2022 della Ragioneria generale dello Stato proroga sostanzialmente per motivi tecnici di un mese, dal 17 gennaio al 16 febbraio 2022, la possibilità di regolarizzare il debito formativo per i revisori.

Occorre ricordare che è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 237 del 4 ottobre 2021 il decreto del ministero dell’Economia 135/2021 che regolamenta la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione.

Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il regolamento 135/2021 prevede la post-datazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

In sostanza viene data la possibilità ai revisori legali che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019, di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale Fad (formazione a distanza) del ministero dell’Economia e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali. Il canale formativo attraverso il quale il revisore può acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è esclusivamente il portale Fad del Mef, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 scorso, e pertanto non sono ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19 ottobre 2021 – 17 gennaio 2022, prorogato al 16 febbraio 2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, società di revisione).

Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma e in scadenza il 17 gennaio scorso, il Mef prende atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata. Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il Mef ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che sarà presa a riferimento il 17 febbraio 2022 quale data della valutazione per la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017, 2018 e 2019.

Imputazione dei crediti formativi 2017-2019

La circolare del Mef fornisce, infine, un chiarimento che non era del tutto scontato. In relazione agli obblighi formativi 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo previsto, qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti in base all’articolo 5 del Dlgs 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio.

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