Professione

Revisori legali, mancata formazione per il triennio 2017-19 accertabile solo dal 1° maggio

La disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 5-terdecies introdotto in sede di conversione, con un maxiemendamento, al decreto Milleproroghe

di Federico Gavioli

Tra gli ultimi emendamenti approvati nel decreto Milleproroghe 2022, in sede di conversione in legge, c’è anche una importante novità per i revisori legali: l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 “slitta” al 30 aprile 2022.

La disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 5-terdecies introdotto in sede di conversione alla Camera al Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe 2022).

Vediamo di riassumere, brevemente, il susseguirsi di proroghe relativo alla tormentata vicenda dell’obbligo della formazione professionale dei revisori legali relativo, attenzione però, al triennio 2017, 2018 e 2019.

Violazioni

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia 135/2021 che regolamenta la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione.

Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il regolamento 135/2021 prevedeva la post-datazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

In sostanza era stata data la possibilità ai revisori legali che non erano in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019, di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale Fad (formazione a distanza) del ministero dell’Economia e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali. Il canale formativo attraverso il quale il revisore poteva acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 era esclusivamente il portale Fad del Mef, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021, e pertanto non erano ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19 ottobre 2021 – 17 gennaio 2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, società di revisione).

La circolare del Mef

La circolare 3/2022 della Ragioneria generale dello Stato ha prorogato per motivi tecnici di un mese, dal 17 gennaio al 16 febbraio 2022, la possibilità di regolarizzare il debito formativo per i revisori legali.

L’ultima proroga per la formazione del triennio 2017-2019. L’articolo 3, comma 5-terdecies, del decreto Milleproroghe 2022, prevede che per le motivazioni da ricercarsi nel protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica legata all’emergenza sanitaria Covid-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, può essere accertato, dal Mef a decorrere dal 30 aprile 2022.

Va ricordato, infatti, che il Mef, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, è chiamato a provvedere ad accertare la violazione degli obblighi formativi, per la quale è prevista una sanzione amministrativa, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

Rimangono ancora validi, pertanto, la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale Fad del Mef , ai fini del conseguimento dei crediti formativi mancanti per gli anni 2017, 2018 e 2019.

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