Professione

Revisori legali, parte il 19 ottobre la sanatoria dei crediti formativi

Novanta giorni per sanare le carenze nell’aggiornamento con i corsi online del Mef

di Nicola Cavalluzzo

Tre mesi per mettersi in regola con i crediti formativi. È il tempo che il decreto 135/2021, che entra in vigore martedì 19 ottobre, riserva ai revisori legali non in regola con la formazione relativa al triennio 2017-2019. La disposizione consente al singolo revisore di regolarizzare la propria posizione assolvendo all’obbligo formativo del triennio 2017/2019 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e quindi entro il 17 gennaio 2022.

Il portale del Mef
In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non siano in regola di provvedere a tale adempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale Fad del ministero dell’Economia e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Il canale formativo sarà attivo per tale finalità da domani, con l’ulteriore conseguenza che non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale compreso tra il 19 ottobre 2021 e il 17 gennaio 2022 riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi quali quelli predisposti da enti pubblici e privati accreditati, Ordini professionali, società di revisione.

L’obbligo di aggiornarsi
La formazione professionale continua garantisce e accresce la preparazione e l’aggiornamento professionale del revisore legale e assicura che gli incarichi assunti siano svolti in aderenza a elevati parametri di qualità. Si tratta di una finalità coerente con le previsioni del legislatore europeo contenute nella direttiva 2006/43/Ce, come modificata dalla direttiva 2014/56/Ue che assegnano al registro dei revisori legali la funzione di garante della correttezza nell’effettuazione della revisione dei bilanci.

Le modalità per l’assolvimento dell’obbligo formativo sono contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010 e riguardano tutti gli iscritti al registro indipendentemente dalla collocazione nella sezione A o nella sezione B. Pertanto anche gli iscritti non titolari di incarichi di revisione sono soggetti all’obbligo.

Sessanta crediti nel triennio
Il periodo di formazione continua è triennale e ciascun iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione, disciplina della revisione, deontologia professionale, indipendenza e tecnica professionale della revisione) per un totale di 60 nel triennio.

Attualmente è in corso il triennio 2020-2022 e, tenuto conto della proroga disposta dal decreto legge 183/2020, l’obbligo s’intenderà assolto se entro il 31 dicembre 2022 si conseguiranno i crediti complessivamente previsti (appunto 60, di cui 30 nelle materie caratterizzanti), derogando al numero minimo annuo (20).

I tre canali
Il sistema della formazione continua si fonda su tre diversi canali di formazione, e cioè: la formazione diretta del ministero dell’Economia (Mef); la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati; il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e per i responsabili della revisione e i collaboratori delle società di revisione.

Per ulteriori precisazioni ed approfondimenti circa i criteri di svolgimento della formazione continua, è possibile consultare la circolare Mef/Rgs del 20 febbraio 2020 n. 3 consultabile al link http://www.revisionelegale.mef.gov.it.

Le regole
I soggetti interessati
Sono tenuti all'obbligo di formazione tutti gli iscritti al registro dei revisori legali, indipendentemente dallacollocazione nella sezione A o nella sezione B
L'obbligo formativo
Ha durata triennale. Nei tre anni occorre acquisire almeno 60 crediti, con un minimo di almeno 20 crediti per anno, di cui 30 in materie caratterizzanti
Le materie
Le materie caratterizzanti sono: gestione rischio e controllo interno; principi di revisione; disciplina della revisione; deontologia e indipendenza; tecnica professionale della revisione
Le sanzioni
Nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo, le sanzioni vanno da 50 a 2.500 euro, riducibili alla metà se il pagamento avviene nei 30 giorni. Se la violazione dell'obbligo formativo è particolarmente grave, si può andare dalla revoca degli incarichi del revisore al divieto di nuovi incarichi fino alla cancellazione dal registro dei revisori
Il triennio 2020-2022
L'obbligo formativo va assolto entro il 31 dicembre del prossimo anno. Per via del Covid, non è necessario rispettare i 20 crediti per anno
La sanatoria
Il triennio 2017-2019 si può completare entro il 17 gennaio 2022

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