Professione

Revisori, la mancata formazione può arrivare a costare fino a 2.500 euro

Verifiche al 17 gennaio 2022 dopo la proroga concessa dal decreto 135

di Nicola Cavalluzzo

Il decreto 135 dello scorso luglio contiene anche le sanzioni per chi non assolve all’obbligo formativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 39 del 2010. In particolare, ai revisori che alla data del 17 gennaio 2022 (termine di scadenza della proroga di 90 giorni concessa dal decreto 135) non risulteranno in regola con i crediti formativi previsti per il triennio 2017/2019 potrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.500 euro, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b), del Dlgs 39. La sanzione è ridotta della metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento (articolo 25, comma 3-quater, del decreto 39).

Attenzione, però: nei casi in cui la violazione dell’obbligo formativo sia connotata da particolare gravità, potranno essere comminate le sanzioni di cui alle lettere f), g) e h) dell’articolo 24, comma 1, del decreto 39. Ovvero: la revoca di uno o più incarichi di revisione legale; il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; la cancellazione dal registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

Pertanto è essenziale completare i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale, quali la gestione del rischio e il controllo interno, la disciplina della revisione legale, i principi di revisione nazionali e internazionali, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Si ricorda che il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata il corretto soddisfacimento degli obblighi formativi. Con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) indicato nella propria area riservata, a tutti i revisori saranno, infatti, evidenziati gli eventuali crediti formativi mancanti per il corretto assolvimento dell’obbligo per il triennio 2017/2019.

La mancata comunicazione della Pec (ora domicilio digitale) oltre a ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali, rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto 39.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati nel triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, è consigliabile sia attenersi prudenzialmente al dato presente nel portale della revisione e colmare il debito formativo entro il 17 gennaio 2022 sia attenersi alle linee guida che saranno pubblicate domani sul sito della revisione legale e sul portale Fad del ministero dell’Economia.

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