Revoca della lettera d’intento con effetti immediati sull’applicazione dell’Iva
Revoca della lettera d’intento con effetto istantaneo. Il fornitore deve applicare l'Iva qualora sia avvenuta la fatturazione di un’operazione per cessione di beni mobili ad esportatori abituali e la data del documento contabile sia successiva a quella di ricezione della revoca della lettera di intenti. Non rileva, infatti, che la consegna o la spedizione dei beni sia intervenuta prima. Lo afferma la sentenza 5174/2017 della Cassazione , nel respingere il ricorso del contribuente contro la decisione di secondo grado.
Quest’ultima aveva parzialmente riformato quella dei giudici di prime cure, che avevano annullato un avviso di accertamento per l’anno 2006, con cui era stato rettificato il reddito di una società contribuente (per costi indeducibili e indebita utilizzazione del fondo svalutazione crediti), nonché una maggiore imposta Iva per «inapplicabilità del regime di esenzione stante la tempestiva comunicazione del cliente di non poterne fruire».
La Ctr aveva infatti ritenuto dovuta l’Iva relativa a una fattura del 29 novembre 2003. Ma quest’ultima risultava successiva alla revoca del cliente – esportatore abituale, pervenuta per fax il 18 dello stesso mese ed i giudici di legittimità non hanno ritenuto di accogliere la tesi del contribuente – nonostante in dottrina ciò sia controverso – che dovesse farsi riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni, avvenute prima alla revoca, relativamente a una lettera di intenti del 2 gennaio 2003. Infatti la Suprema corte sancisce che «qualora la dichiarazione venga revocata, l’effetto esonerativo cessa immediatamente - o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza - e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l’intera operazione soggetta al regime ordinario».
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 20 del Dlgs 175/2014 all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 746/1983, va ricordato che gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 1° gennaio 2015 devono consegnare la dichiarazione di intenti, al fornitore/prestatore ovvero in dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate.
Inoltre dal 1° marzo scorso gli esportatori abituali devono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento, approvato dall’agenzia delle Entrate all’interno del quale non è più possibile riferire la dichiarazione ad acquisti da effettuare in un determinato arco temporale, dovendosi fare riferimento ad una o più operazioni entro un determinato plafond.