Riallineamenti, le scelte contabili influiscono sulle operazioni 2020
L’adozione di valori correnti in sede di conferimento impedisce l’agevolazione prevista dal Dl Agosto 104/20
La norma sul riallineamento dei valori contabili incontra problemi pratici che possono essere illustrati da un semplice esempio. Ipotizziamo che nel corso del 2020 sia avvenuto un conferimento di azienda, nell’ambito del quale – per semplicità – consideriamo un singolo bene materiale, presente nel bilancio 2019 della conferente al valore (sia civile sia fiscale) di 100. La perizia di valutazione degli asset conferiti ha stabilito che il valore corrente di questo bene è pari a 300.
Se la conferitaria avesse iscritto il bene al valore fiscale (in pratica adottando per il conferimento la continuità dei valori contabili) il valore attuale di iscrizione del bene sarebbe pari a 100 e non esisterebbe disallineamento. Caso mai, la conferitaria si troverebbe nella situazione (uguale a quella di tutte le altre imprese) in cui il valore effettivo di un bene è diverso da quello contabile: sarebbe quindi possibile aggiornare il valore del bene semplicemente mediante la rivalutazione. Nel caso specifico, pertanto, sarebbe sufficiente rivalutare per 200, in modo da portare il valore a 300, e pagare l’imposta sostitutiva su questo differenziale.
La situazione sarebbe invece profondamente diversa qualora la conferitaria avesse iscritto il bene al valore di perizia (quindi al valore normale di 300), senza riconoscimento fiscale della differenza. Ci si troverebbe nella situazione in cui, normalmente, la società deve tenere memoria della differenza tra i due valori (nel quadro RV della dichiarazione dei redditi) e della sua evoluzione nel corso del tempo.
Per quanto riguarda però la possibilità di dare riconoscimento immediato al disallineamento mediante il Dl 104/2020, la società conferitaria si troverebbe in una situazione di stallo:
- da un lato, la rivalutazione non è possibile perché il bene ai fini contabili è già iscritto al maggior valore, cioè a 300;
- dall’altro, il riallineamento non sarebbe consentito (in base alle considerazioni svolte nell’articolo in alto) perché il disallineamento non era tecnicamente presente nel bilancio 2019.
In sostanza, l’adozione dei valori correnti già in sede di attuazione del conferimento inibisce la possibilità di beneficiare della norma agevolativa. In questo caso, quindi, non sarebbe possibile ottenere il riconoscimento fiscale al costo del 3%; mentre sarebbe necessario – a tal fine – adottare la possibilità di base offerta dall’articolo 176 del Tuir, che però comporta un esborso molto superiore, visto che l’imposta sostitutiva sarebbe pari al 12 per cento.
Le stesse conclusioni illustrate per il caso di conferimento di azienda valgono naturalmente anche se i maggiori valori iscritti dipendono da altri tipi di operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni o scissioni.