Riallineamento opportuno per chi adotta l’Ifric 12
L’indicazione arriva dalla circolare Assonome n. 18, che chiede alle Entrate un ripensamento
La tesi dell’impossibilità di applicare il riallineamento ai disallineamenti derivanti dall’Ifric 12 e la natura del vincolo di sospensione delle riserve da rivalutazione richiedono un ripensamento dell’agenzia delle Entrate. È questa la sintesi della circolare Assonime n. 18 dell’8 giugno.
Circa il primo tema le imprese Ias adopter in passato contabilizzavano l’infrastruttura oggetto della concessione come un insieme di beni materiali/immateriali. In base invece all’Ifric 12 si è passati all’iscrizione di un’attività finanziaria o di un intangible quale diritto allo sfruttamento dell’infrastruttura (modalità in uso in Italia). Il disallineamento a quel punto riguarda l’ammortamento civilistico dell’intangible rispetto all’ammortamento fiscale dei singoli cespiti rilevanti della concessione. Secondo l’Agenzia il riallineamento per gli immateriali previsto dall’articolo 110, comma 8-bis, del Dl 104/2020 non sarebbe applicabile al caso di specie dove si passerebbe da un regime fiscale Oic compliant a uno Ias compliant e in più vi è contabilmente una concessione a fronte di una serie di beni materiali e immateriali sotto il profilo fiscale. Per l’Associazione il riallineamento operato su divergenze da Fta (circolare 18/E/06) dovrebbe ammettersi anche in caso di adozione dell’Ifric 12, anche perché la norma stessa (articolo 10, comma 2, del Dm 162/01) chiarisce che la genesi dei disallineamenti è irrilevante. Anche perché se un’impresa Ias adopter sia assegnataria di una concessione e abbia iscritto un intangible, che assume rilevanza fiscale (articoli 83 del Tuir e 8 del Dm 8 giugno 2011), lo stesso deve potersi realizzare attraverso il riallineamento. Circa la modalità, l’importo da riallineare dovrebbe essere determinato dopo aver attribuito i valori fiscali residui dei beni oggetto di riclassificazione ai cespiti iscritti in loro sostituzione.
Sul secondo tema si osserva che alcune recenti risposte avrebbero affermato che le riserve da rivalutazione non sarebbero soggette a vincolo di sospensione «moderato» (ovvero tassate solo in caso di distribuzione) ma «radicale» (tassate anche in caso di eventi diversi dalla distribuzione ai soci). Ciò è figlio dell’excurus storico del pensiero dell’Agenzia sul tema. Nella risoluzione 32/E/05 venne affermata la tassazione a seguito dell’imputazione della riserva di rivalutazione a copertura del differenziale da annullamento di azioni proprie. Nella risposta 316/19 si è considerato tassato l’utilizzo a fronte di una perdita da disavanzo, valutata diversamente rispetto ad una normale perdita dell’esercizio. Ma nelle ultime risposte private si è affermata la sospensione radicale, per cui la tassazione scatterebbe in caso di utilizzo diverso dalla copertura delle perdite d’esercizio o ridotte senza l’osservanza dell’articolo 2445, commi 2 e 3, del Codice civile. In realtà l’Agenzia ha sempre affermato che la tassazione avviene solo in caso di distribuzione (circolare 14/E/17). Motivo per cui la sospensione può venire meno solo in caso di distribuzione della riserva ai soci, ma non può essere legata a requisiti e condizioni concepiti per finalità di ordine civilistico. Per cui anche in relazione a questa tematica secondo Assonime sarebbe opportuno un ripensamento da parte dell’Agenzia.