Contabilità

Riassetti aziendali alla prova del riallineamento civile-fiscale

L’agevolazione del Dl Agosto riguarda solo i maggiori valori indicati al 31 dicembre 2019

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le norme sulla rivalutazione dei beni aziendali contengono anche la disposizione che consente il riallineamento dei valori di bilancio superiori a quelli riconosciuti fiscalmente. L’articolo 110, comma 7, del Dl Agosto 104/20 richiama infatti, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000.

Per le società interessate al riallineamento si pone però un problema operativo se le operazioni che hanno dato luogo all’iscrizione di maggiori valori sono avvenute nel 2020 (nel caso di esercizio “solare”). Ecco come si inquadra la questione e quali sono i limiti normativi.

Le norme e le interpretazioni

Si registrano divergenze tra i valori ogni volta in cui c’è stata un’iscrizione contabile non riconosciuta a livello fiscale: oltre alle rivalutazioni volontarie solo civilistiche, sono esempi tipici le operazioni straordinarie sulle aziende (conferimenti) o sulle società (trasformazione, fusione, scissione).

La norma che disciplina il riallineamento è l’articolo 14 della legge 342/2000: «Le disposizioni dell’articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10». A sua volta, l’articolo 10, comma 1, letto in modo già aggiornato alla situazione attuale, fa riferimento al «bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019».

Su questo tema la circolare 18/E/2006 ha fornito due chiarimenti operativi, validi per le norme del passato, ma anche per quelle attuali, in base alle disposizioni di rinvio, precisando che:
- nel caso di riallineamento opera l’obbligo di colmare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale;
- è possibile riallineare i valori di singoli beni non dovendo invece procedere per categorie omogenee.

La seconda precisazione, peraltro, è in linea con le caratteristiche della nuova norma di rivalutazione per il periodo 2020, che consente di agire sui singoli beni e non obbliga più a considerare le categorie omogenee come avveniva in passato.

I bilanci di riferimento

Per poter effettuare la rivalutazione, che avviene nel bilancio al 31 dicembre 2020, è richiesto che i beni interessati siano quelli presenti nel bilancio precedente (al 31 dicembre 2019). Per il riallineamento la vicenda è più complessa, in quanto non si deve ragionare solo sulla presenza solo dei beni, ma anche del disallineamento dei valori.
In generale, si possono presentare due casi:
1) l’iscrizione dei maggiori valori era già avvenuta nel bilancio 2019;
2) l’iscrizione del maggior valore civilistico è avvenuta nel corso del 2020.

Nella prima situazione non vi sono problemi nell’applicare la norma, fermo restando che l’importo da assoggettare a imposta sostitutiva è il differenziale di valore esistente alla data del 31 dicembre 2020, quindi dopo che è avvenuto anche un ulteriore riassorbimento della differenza (ad esempio, nel caso di imputazione al conto economico di ammortamenti fiscalmente indeducibili).

Diverso è il caso in cui nel bilancio 2019 erano presenti i beni, ma il disallineamento si è verificato successivamente. Si pensi ad esempio all’incorporazione nel 2020 di una società con emersione di un disavanzo imputato ad alcune poste dell’attivo: per il principio di successione universale, i beni si considerano presenti nel bilancio 2019 dell’incorporante.

Bisogna però capire se la presenza dei beni nel 2019 è sufficiente per poter intervenire con il riallineamento. In questo senso il tenore letterale della norma non aiuta i contribuenti, visto che fa riferimento ai maggiori valori iscritti nel bilancio 2019. Anche la circolare 18/E/2006, adattata agli anni attuali, sembrerebbe arrivare a questa conclusione: «Oggetto di riallineamento, in particolare, sono i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre [2019]».

L’effetto di questa lettura, che peraltro è conforme al dettato normativo, è una penalizzazione per tutti coloro che hanno realizzato operazioni straordinarie a valori correnti nel corso del 2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

Alle imprese e alle società che non hanno ancora posto in essere operazioni straordinarie (magari già programmate) conviene quindi ripensare la propria strategia generale: sarebbe più conveniente (sotto il profilo dell’aggiornamento dei valori) rinviare le operazioni di conferimento, fusione o scissione al 2021.

In questo modo, nel bilancio 2020 sarebbe possibile fruire normalmente della norma di rivalutazione con riconoscimento fiscale, mentre nel 2021 l’operazione straordinaria porterebbe in dotazione alla conferitaria (o alla società risultante da fusione o scissione) i maggiori valori riconosciuti. È da ritenere che una simile scelta non sia sindacabile con le norme anti abuso, non solo – come sembra ovvio – se nessuna operazione è stata decisa fino ad oggi, ma anche se venissero interrotte e rinviate operazioni già deliberate dalle società.

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