Adempimenti

Ricapitalizzare e perdere il bonus: i rischi del click day

La corsa ai premi per chi inietta risorse: decisiva sarà la data di partenza fissata dal provvedimento delle Entrate

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Anche per il credito di imposta per il rafforzamento delle imprese spunta un click day: la novità emerge dalle norme attuative del decreto ministeriale del Mef del 10 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire i profili operativi della vicenda.

La norma

L’articolo 26 del decreto Rilancio istituisce un credito per le medie imprese (ricavi 2019 da 5 a 50 milioni) che hanno subìto una riduzione di oltre un terzo dei ricavi di marzo aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre del 2019. Il credito spetta ai soci che conferiscono denaro (20% fino a un massimo di 2 milioni), ma anche alle società che ripianano perdite risultanti dal bilancio 2020 (il 50% della perdita che eccede il 10 % del patrimonio netto).

La condizione per entrambi i crediti è che venga deliberato un aumento di capitale nell’arco di tempo dal 19 maggio al 31 dicembre, e che entro tale ultima data l’aumento risulti anche interamente versato.

Fin qui l’articolo 26 del decreto legge 34/20, che per le modalità attuative rimanda a un Dm; il decreto del 10 agosto precisa quindi i vari aspetti procedurali (le condizioni, i limiti, i contenuti delle istanze, i tempi per il controllo e la concessione del credito da parte dell’Agenzia). Il problema da risolvere però, è che il credito spetta nel limite delle risorse previste dalla legge: 2 miliardi per l’anno 2021, che è il periodo a partire dal quale può avvenire l’utilizzo in compensazione.

Il plafond

È quindi possibile che si verifichi il superamento del limite, con la conseguente impossibilità di soddisfare tutte le richieste. Dato che il tetto massimo di crediti per ogni aumento di capitale (considerando sia il bonus ai soci sia il credito alla società) è 800.000 euro, se tutti gli interessati chiedessero esattamente tale importo, sarebbe possibile soddisfare 2.500 domande.

A questo proposito il comma 11 dell’articolo 26 non prevede alcun criterio (a differenza della regola cronologica del comma 17 che opera per l’intervento del fondo per le Pmi). Trattandosi di un credito legato a scelte di fondo (ricapitalizzazione) con operazioni che possono avvenire fino al 31 dicembre e con utilizzo a partire dal 2021 inoltrato, sembrava logico che in caso di superamento delle risorse si dovesse prevedere una riduzione proporzionale.

Invece, dalle norme di attuazione si intuisce che il meccanismo sarà diverso: i tempi e le modalità di invio delle richieste saranno definiti con un provvedimento del direttore delle Entrate (articoli 3, comma 1, e 6, comma 1), ma soprattutto (articoli 3, comma 4, e 6, comma 4) «Il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse».

Siamo quindi arrivati al click day: il “premio” fiscale a imprese che hanno sofferto la crisi da Covid e che hanno preso massicce e importanti decisioni di ricapitalizzazione viene a dipendere esclusivamente dal funzionamento dei computer e dalla rapidità delle connessioni internet.

Oltre a questo – non trascurabile – aspetto critico, resta da capire quale sarà la data prescelta dal direttore dell’Agenzia per l’avvio della procedura, e quindi sale l’attesa per l’ulteriore provvedimento attuativo.

La data condizionerà i comportamenti delle imprese: se il click day fosse fissato dopo il 31 dicembre, tutte le società potrebbero concludere gli aumenti di capitale entro tale data senza fruire di particolari vantaggi: la spettanza o meno del beneficio dipenderebbe solo dalla “lotteria” informatica. Peraltro, per il credito alle società, che dipende dalle perdite risultanti dal bilancio approvato, questa è l’unica soluzione ipotizzabile.

Se invece la data di avvio fosse precedente al 31 dicembre (per il credito ai soci conferenti), sarebbero avvantaggiate le imprese più rapide non tanto nella procedura informatica, quanto nella conclusione degli aumenti di capitale. Le società potenzialmente interessate hanno quindi un forte stimolo a deliberare e a concludere prima possibile gli aumenti di capitale.

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