Finanza

Ricapitalizzazione Pmi, autocertificazione per la soglia degli 800mila euro

Le limitazioni da rispettare per accedere alle agevolazioni previste dal Dl rilancio

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di Stefano Mazzocchi

Il decreto Rilancio contiene (all’articolo 26) una delle misure più rilevanti e necessarie per le imprese italiane nella Fase 2: un incentivo alla ricapitalizzazione delle imprese.


L’articolazione
Come già osservato la norma é suddivisa sostanzialmente in tre parti:
nella prima, si dispone la concessione di un beneficio fiscale ai soggetti che effettuino entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari o superiore ad almeno 250.000 euro (articolo 26 comma 4) ;
nel secondo troncone, si prevede la concessione di un ulteriore beneficio in rapporto alle perdite verificatesi nel bilancio 2020 rispetto all’aumento di capitale effettuato (articolo 26 comma 8);
infine, nella parte terminale, si disciplina la possibilità di emissione da parte delle società di strumenti finanziari partecipativi che saranno sottoscritti tramite il “Fondo Patrimonio Pmi” (articolo 26 commi 10/14).
Ricordiamo che l’agevolazione ricollegabile all’incremento del capitale sociale, consiste in un credito d’imposta pari al 20% del versato per tutti i soggetti.
Tutte le agevolazioni contenute nell’articolo 26 non devono superare complessivamente gli 800.000 euro. Ma tale soglia è comprensiva sia dell’agevolazione connessa all’aumento di capitale spettante ai soci della beneficiaria per il nuovo equity sia per le altre agevolazioni contenute nei commi 8 e 14 dell’articolo 26.

Il coordinamento
Essendo la soglia cumulativa fra i benefici esterni (quelli spettanti ai soci) e quelli interni alla società, sarà necessario che vi sia uno scambio informativo fra l’azienda ed i soci. Il comma 19 prevede, infatti, che i soci debbano inviare alla società «l’attestazione della misura dell’incentivo» per comunicarle il beneficio usufruito.
Tuttavia, dovrebbe ritenersi necessario – a parere di chi scrive – che la società contestualmente all’aumento di capitale dichiari ai propri soci di possedere tutti i requisiti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 26.
La peculiarità della certificazione è che tali affermazioni debbano essere verificate al momento della conclusione dell’iter di aumento di capitale che si dovrebbe concludere con l’integrale versamento del capitale sociale sottoscritto. Rispetto a quest’ultimo, una delle questioni più rilevanti che dovranno essere risolte in sede di conversione del decreto, è l’individuazione esatta della nozione di investimento come nuovo equity. Infatti, i sottoscrittori avranno diritto al beneficio fiscale solo per il capitale sociale versato o anche per l’eventuale riserva sovrapprezzo accordata?

La procedura
Classico è il caso in cui l’aumento del capitale sociale sia riservato a soggetti estranei alla compagine sociale dove tramite il versamento della riserva sovrapprezzo si equipara, in termini di valore aziendale, la posizione del nuovo investitore con i soci esistenti al momento della delibera. Successivamente alla ricezione dell’attestazione da parte dei soci sulla quantità usufruita di credito d’imposta, il rappresentante legale della beneficiaria dovrà autocertificare che la soglia complessiva degli 800.000 euro sia stata rispettata.
In tale autocertificazione, dovrà dichiarare «altresi’ di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da intendersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea».
È intuibile pertanto che l’azienda dovrà “adattare” i propri benefici di cui ai commi 8 e 14 rispetto all’ammontare di credito d’imposta spettante ai soci. La soluzione di comprimere l’agevolazione della società rispetto a quella dei soci, è ricollegabile al fatto che saranno i soci, in prima battuta, a comunicare l’ammontare del beneficio alla società e non viceversa.
Riassumendo, quindi, al fine di usufruire di tutte le agevolazioni incluse nell’articolo 26 sarà necessario che dapprima l’impresa rilasci un primo documento ai soggetti beneficiari di possedere i requisiti di cui all’articolo 26 commi 1 e 2, e successivamente quest’ultimi dovranno, a loro volta, comunicare l’importo del beneficio di cui abbiano effettivamente usufruito.
Sarà, quindi, la società “Emittente” che dovrà ricalcolare - nelle soglie previste dal comma 19 dell’articolo 26 - i benefici, modificando eventualmente la propria agevolazione per non superare il tetto comunitario imposto.
Rimane la perplessità sul coordinamento fra le agevolazioni contenute nell’articolo 26 e quanto prescritto all’articolo 49 del dl Rilancio.

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