Controlli e liti

Ricarico utilizzabile solo con motivazione ragionevole e logica

Vanno sempre esplicitati i criteri e le percentuali applicate nel controllo induttivo

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

L’accertamento induttivo dell’amministrazione finanziaria fondato sulle sole percentuali di ricarico non può disattendere i canoni di ragionevolezza e logicità nella ricostruzione dei ricavi e del reddito. Questo è il principio di diritto sancito dalla Ctr Puglia con la sentenza 251/2/2020 del 12 febbraio 2020 (presidente Cazzola, relatore Gagliardi), in un caso di accertamento di maggiori redditi d’impresa ai sensi degli articoli 39, comma 2, lettera a) e 41 del Dpr 600/1973, nonché dell’articolo 55 del Dpr 633/1972.

Secondo i giudici di appello, nel caso di ricostruzione indiretta dei ricavi, la sostenibilità di tale metodologia di accertamento, anche rispetto agli studi di settore, comporta che debba essere manifesatato l’iter logico-giuridico a base della stessa; ciò al fine di dimostrare l’attendibilità, la coerenza e la correttezza dei dati assunti a fondamento della ricostruzione.

La controversia nasce da un accertamento di maggiori operazioni attive in capo a una società. In particolare, l’ufficio per determinare i maggiori redditi ha applicato alla contribuente un coefficiente di ricarico riferito ad attività differenti (posa di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili).

A seguito di una parziale rideterminazione della pretesa da parte dei giudici di primo grado, la contribuente interponeva appello, lamentando la illegittimità della percentuale di ricarico applicata dall’ufficio.

Difatti, non era dato sapere né l’anno a cui tale percentuale facesse riferimento, né le modalità di calcolo a base della stessa, né tantomeno gli elementi valorizzati nella determinazione della percentuale, con conseguente incertezza in ordine all’attendibilità dello strumento induttivo utilizzato.

Di contro, il contribuente dimostrava puntualmente e concretamente che la media di ricarico elaborata dallo studio di settore riferito all’attività esercitata, risultava essere nettamente inferiore rispetto a quella applicata dall’ufficio, e, dunque, più realistica e coerente con l’attività d’impresa svolta dalla società.

Sulla scorta di tali puntuali contestazioni, la Ctr ha ritenuto inattendibile la tecnica ricostruttiva utilizzata dall’ufficio e basata unicamente su dei coefficienti percentuali del tutto generici e illogici, senza che vi fosse alcuna spiegazione dei criteri utilizzati e dei risultati raggiunti.

La pronuncia è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che anche di recente si è espressa sul tema (Cassazione 7365/2020 e 7290/2020) affermando che, nel caso di accertamento induttivo, è necessario manifestare il percorso logico giuridico a fondamento dello stesso, rendendo note le fonti, i campioni di riferimento e ogni altro elemento utile a rendere coerente e sostenibile la ricostruzione operata.

Ciò, al fin di consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa e, al giudice, di eseguire un controllo di contgruità del modus operandi dell’ufficio, verificando la correttezza della scelta dell’amministrazione finanziaria (Cassazione 26589/2018).

Pertanto, l’utilizzo del criterio di determinazione fondato sulla percentuale di ricarico, deve rispondere a canoni di coerenza e congruità, da esplicitarsi attraverso un adeguato ragionamento logico-giuridico.

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