Controlli e liti

Ricavi certi solo dopo il giudizio: non rileva lo «sconto» poi revocato

Per la Ctr Calabria 1900/2/21 le somme non sono imponibili nel periodo della prestazione

La Ctr Calabria 1900/2/21 (presidente e relatore Petrolo) ha escluso che gli importi non addebitati a titolo di sconto contrattualmente previsto possano rappresentare ricavi imponibili anche se, per effetto di vicende successive, lo sconto sia venuto meno a seguito di un giudizio civile conclusosi con un accordo transattivo tra le parti.

L’oggetto del giudizio concerne il trattamento fiscale dello sconto del 20% previsto contrattualmente dalla locale azienda sanitaria su indicazione della Regione Calabria, applicato nei rapporti con i laboratori di analisi cliniche convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

La società contribuente non dichiarava il reddito corrispondente a tale sconto. Tuttavia, a seguito di successive vicende e in esito a complessi accertamenti giudiziali, emergeva come tale sconto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), legge 296/2006 fosse stato illegittimamente applicato dalla Regione, che lo aveva esteso anche agli anni successivi al triennio 2007/2009, senza base normativa. Ne seguiva un contenzioso tra la società contribuente e l’azienda sanitaria, definito con un accordo transattivo nel 2019 in forza del quale gli importi scontati, o quantomeno una loro quota, venivano restituiti alla parte privata.

A quel punto l’agenzia delle Entrate emetteva un accertamento nei confronti della società: contestava l’omessa dichiarazione dei corrispettivi previsti a titolo di sconto (illegittimo) in quanto andavano dichiarati nel periodo di competenza di ultimazione delle prestazioni, trattandosi di somme conseguite (o meglio che giuridicamente avrebbero dovuto essere conseguite) a titolo di ricavi.

L’accertamento è stato annullato in primo grado, con sentenza della Ctp di Crotone confermata in appello. I giudici regionali hanno messo in luce che la nozione di ricavo rilevante (articolo 85, Tuir) richiede, ai fini della imponibilità, il requisito della certezza, che non può rinvenirsi in ipotesi di somme non dovute in quanto oggetto di sconto tra le parti, ancorché successivamente rivelatosi frutto di una illegittima previsione contrattuale.

Per il collegio, le successive vicende di natura giudiziaria, con riguardo al profilo amministrativo e all’intervenuta transazione civilistica tra le parti, non assumono alcuna rilevanza: la certezza del corrispettivo si è prodotta in un’annualità successiva e dunque le relative somme non costituivano ricavi imponibili del periodo di riferimento. Del resto, anche a prescindere dal criterio della certezza dei ricavi, è noto che gli sconti, ancorché non menzionati espressamente dall’articolo 85 del Tuir, vanno portati in riduzione dei ricavi, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 2425-bis del Codice civile, a mente del quale i ricavi devono essere indicati al netto degli sconti contrattualmente previsti. Se gli sconti vengono meno, si tratta dunque di sopravvenienze e non di ricavi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©