Contabilità

Ricavi, più tempo alle imprese per adeguarsi alle novità contabili

L’impatto della proroga al 2024 dell’entrata in vigore del principio contabile

di Franco Roscini Vitali

La proroga al 2024 dell’entrata in vigore del principio contabile Oic 34, relativo ai ricavi, decisa dall’Organismo italiano di contabilità consente alle imprese di affrontare le novità con più calma.

In particolare, le imprese di maggiori dimensioni più strutturate avranno il tempo, nel corso del 2023, per adeguare i sistemi Edp alle nuove regole contabili.

Vediamo quali sono le novità che possono interessare la generalità delle imprese, tenendo conto che il documento disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

La prima cosa da fare dovrebbe riguardare i criteri di redazione dei contratti, pertanto con impatto anche sulle funzioni commerciali.

La novità più rilevante riguarda l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione, definita la «singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente».

Un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono la contabilizzazione separata.

È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte.

Il documento, in linea con il contenuto dell’Oic 11, impone al redattore del bilancio di procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione: questa è la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente.

Pertanto, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promesse al cliente.

In molte situazioni il principio è già applicabile, e di fatto è già applicato, perché si tratta di utilizzare regole già presenti nei principi contabili che l’Oic 34 ha il pregio di raccogliere e coordinare, favorendone la comprensione e rendendo l’applicazione più immediata e semplice.

Altra importante regola contenuta nel nuovo principio riguarda le vendite con opzione di riacquisto in capo al venditore per le quali la società venditrice deve valutare la probabilità di esercitare l’opzione di riacquisto: se è ragionevolmente certa di non esercitarla, contabilizza la vendita. In caso contrario, applica le regole già oggi contenute nel principio contabile Oic 12 (Appendice B, Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione) che tratta delle operazioni finanziarie (prestito) e operative che non comportano il trasferimento di rischi e benefici. Considerazioni analoghe nel caso di obbligo di riacquisto e per le vendite con diritto di reso.

Altra novità presente nella nuova versione del documento riguarda la precisazione riferita alle voci del conto economico che accolgono la rilevazione dei ricavi da vendite di beni e prestazioni di servizi, ovvero le voci A1 e A5, pertanto non soltanto la voce A1.

In linea di massima non dovrebbero sorgere particolari problemi fiscali, quantomeno nei casi più semplici e di generale interesse.

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