Imposte

Ricerca all’estero, l’interpello può salvare le spese «black list»

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di Giacomo Albano e Annalisa Vergati

Chance interpello per le spese di ricerca e sviluppo derivanti da contratti stipulati con imprese residenti in Paesi non collaborativi.

Il tema è di stretta attualità per quelle imprese che in questi giorni si apprestano a definire l'ammontare del credito ricerca e sviluppo spettante per il 2016, in presenza di ricerca extra-muros commissionata a soggetti residenti in Paesi black list.

La norma primaria annovera tra le spese ammissibili al credito di imposta quelle relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelle relative a contratti di ricerca stipulati con “altre imprese”.

Ai fini dell'ammissibilità di tali spese, il decreto attuativo del 27 maggio 2015 richiede, per le sole ipotesi di contratti stipulati con “imprese” (terze o del gruppo), che la controparte sia localizzata in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 4, comma 5). Tale limitazione non si applica invece alle spese sostenute nei confronti di università ed enti di ricerca.

Nell'individuare tali Paesi la circolare 13/E/2017 ha chiarito che possono essere considerati “collaborativi” soltanto quelli per i quali gli accordi di scambio di informazioni producono effetti sin dal primo periodo di imposta rilevante ai fini del calcolo della media (quindi dal 2012 nella generalità dei casi). Pertanto, non rilevano le spese sostenute nel corso del 2016 verso imprese residenti in Paesi con cui lo scambio di informazioni era in vigore nel corso di tale esercizio, ma non nel 2012 (come ad esempio la Svizzera, il cui accordo per lo scambio di informazioni è del 2015).

Una parziale deroga è ammessa nel caso in cui nel triennio 2012-2014 non siano stati stipulati affatto contratti di ricerca con controparti residenti nel Paese divenuto collaborativo in uno dei periodi agevolati; in tale ipotesi i costi connessi alla ricerca contrattuale commissionata nei periodi agevolati (dal 2015 in poi) possono essere inclusi nel beneficio.

La posizione delle Entrate è giustificata dall'approccio incrementale che caratterizza il credito R&S, che spetta infatti in relazione alle spese eccedenti i costi di analoga natura sostenuti nel triennio 2012-2014, e quindi dalla necessità di acquisire informazioni relative all'attività svolta dal commissionario estero anche nei periodi rilevanti ai fini della media. In tale ottica, l'irrilevanza delle spese “black list” potrebbe non tradursi necessariamente in una penalizzazione, se si considera che le stesse vanno escluse anche dalla media 2012-2014.

Nel silenzio del decreto attuativo, si deve ritenere che la scelta di considerare non ammissibile la ricerca commissionata ad imprese residenti in Paesi non collaborativi derivi da considerazioni di carattere antielusivo. Si vuole evitare di agevolare spese derivanti da soggetti la cui attività non può essere verificata attraverso lo scambio di informazioni. In effetti la circolare 5/E/2016 richiede che, per le spese extra-muros, l'impegno assunto su commissione sia coerente con l'attività effettivamente svolta dal commissionario.

Qualora fosse confermata la natura antielusiva della norma che limita la rilevanza delle spese in questione, si aprirebbe la strada alla possibilità di non applicare la stessa attraverso la presentazione di un interpello disapplicativo, procedura attivabile in presenza di «norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive».

In tali casi è previsto che il contribuente possa non incorrere nella penalizzazione prevista dalla legge dimostrando che l'effetto elusivo non si produce nel caso di specie. Considerate le caratteristiche dell'incentivo e le indicazioni della circolare 5/E, nello specifico la disapplicazione dovrebbe essere concessa qualora il contribuente possa dimostrare che il commissionario estero sia un soggetto con un'organizzazione imprenditoriali idonea allo svolgimento dell'attività di ricerca ed all'assunzione dei relativi impegni contrattuali.

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