Imposte

Ricerca e innovazione puntano sul bonus maggiorato

Agevolazione fino al 2022, aliquote e massimali incrementati, obbligatoria la relazione tecnica asseverata da un consulente

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Allungamento del periodo di maturazione di un biennio (fino al 2022) e aumento delle percentuali e dei massimali di utilizzo per i crediti d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. Con il comma 1064 dell’articolo 1, la Camera ha confermato, senza modifiche, quanto già proposto nel disegno di legge originario dall’articolo 185, comma 14, lettere da a) a h).

Il resto dell’impianto normativo, contenuto nei commi 198-208 dell’articolo 1 della legge 160/2019 e nel Dm 26 maggio 2020 (decreto attuativo) non viene modificato, conferendo quindi stabilità all’agevolazione; manca ancora la circolare di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate e del Mise per risolvere i dubbi interpretativi sui nuovi crediti d’imposta.

Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 1064, si ricorda che la legge di Bilancio 2021 entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 20); poiché alcune novità sembrano di coordinamento dovrà essere chiarito se queste possano avere carattere interpretativo e quindi decorrenza già dal 2020.

Le principali novità del comma 1064 sono sostanzialmente le seguenti:

1il beneficio, attualmente limitato al 2020, viene esteso fino al periodo d’imposta in corso 31 dicembre 2022 (lettera a);

2sono aumentate le misure delle agevolazioni attualmente previste dal comma 203 dell’articolo 1 della legge 160/2019, come segue (lettera f):

dal 12% al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con limite annuo elevato da 3 a 4 milioni di euro;

dal 6% al 10% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;

dal 10% al 15% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica, transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;

dal 6% al 10% del credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il comma 1064 (lettera b), c) ed e)) coordina in modo più attento le attuali disposizioni su due tipologie di costi, che risultano ora ammissibili se sostenute nei confronti sia di soggetti residenti, sia di soggetti non residenti Ue o white list:

le spese extra-muros ed intra-muros;

le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

In merito al credito sull’innovazione tecnologica (articolo 1, comma 201 della legge 160/19), in coordinamento con quanto previsto per il credito ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 della legge 160/19), la modifica introdotta precisa che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale indicate alla lettera a), ma anche delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

Inoltre, tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (articolo 1, comma 203 della legge 160/19) sono ora incluse anche quelle relative ai software.

La lettera g) del comma 1064 modifica anche il comma 206 dell’articolo 1 della legge 160/19, per introdurre l’obbligo di “asseverare” la relazione tecnica, con l’evidente scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

Ci si chiede se tale obbligo procedimentale decorra già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nel 2021 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020.

È peraltro da ricordare che tale obbligo veniva di fatto rispettato volontariamente dalla maggior parte delle imprese già con l’attuale normativa.

La lettera h) del comma 1064 introduce infine una procedura di collaborazione tra il Mise e l’agenzia delle Entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©