Adempimenti

Ricerca e sviluppo, dichiarazione integrativa entro quattro anni

di Roberto Lenzi

Le dichiarazioni dei redditi si possono ripresentare ma solo entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettuata l'attività di ricerca & sviluppo. Per i controlli sul credito di imposta alla ricerca e sviluppo, l'agenzia delle Entrate ha tempo entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione. La differenza di impostazione emerge dalla risposta 396/2021 del 9 giugno 2021. In questa, l'agenzia delle Entrate precisa che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi non è di ostacolo alla spettanza del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

La riposta assume importanza anche per il credito di imposta innovazione, operativo dal 2020 e per il quale molte imprese probabilmente non saranno pronte per l'utilizzo già nel 2021, considerando che agevolazioni di questo tipo impiegano un po' di tempo a passare dal legislatore all'operatività delle imprese.

Il caso è relativo a una istanza che rileva che, pur avendo effettuato attività di R&S nel 2015, non aveva provveduto ad indicare l'importo in dichiarazione dei redditi, né a produrre la relativa certificazione contabile e a utilizzare l'agevolazione. L'Agenzia conferma la decadenza dei termini per integrare a favore il periodo d’imposta 2015, poiché il legislatore, a seguito dell'emergenza Covid-19, non ha differito il termine di scadenza per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d’imposta 2015, che restava fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa.

La risposta all'interpello precisa tuttavia che dall'adempimento dell'indicazione in dichiarazione dei redditi non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito d’imposta, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione. Questo poiché l'automaticità del riconoscimento del credito avviene a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate e dell’avvenuta predisposizione della apposita documentazione contabile a supporto richiesta dalla normativa. Ne discende che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale è maturato e in quelli successivi, fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, non sia in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Tuttavia, è comunque intenzione dell'Agenzia non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, pertanto è richiesto che l'impresa beneficiaria presenti comunque una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante; di conseguenza, dovrà anche versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 tramite ravvedimento. Dovrà, inoltre, predisporre l’apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

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