Finanza

Ricerca e sviluppo, i finanziamenti garantiti aprono la porta ai tax credit

Nel  Sostegni-bis prestiti tutelati dal Fondocentrale per ricerca, sviluppo e innovazione. Chance tax credit per i progetti realizzati

di Alessandro Germani

Le misure di liquidità contenute nel decreto sostegni-bis (Dl 73/2021) agevolano le imprese nell’ottenimento dei finanziamenti indirizzati a certe tipologie di investimenti ed hanno un’importante ricaduta in termini di agevolazione fiscale da ricerca, sviluppo e innovazione. Vediamone il meccanismo.

L’articolo 12 del Dl 73/2021 riguarda la garanzia del Fondo centrale (Fcg) in relazione ai grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento. La misura è indirizzata alle small mid cap fino a 499 dipendenti e rafforza il meccanismo di garanzia del Fondo. In sostanza da un lato vi sono le banche che costruiscono portafogli di finanziamenti fino a 500 milioni di euro, con durata da 6 a 15 anni, finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. Qui si innesta quindi la garanzia pubblica, in quanto si prevede una tranche junior, che è quella più rischiosa, dove l’80 per cento è coperto dalla garanzia mentre il 20 per cento resta in capo al soggetto finanziatore. La tranche junior non può superare il 25 per cento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. È evidente quindi l’appeal della misura per la banca, atteso che sulla parte più rischiosa potrà beneficiare della garanzia di Fcg. Esso è incrementato dal fatto che l’ammissione alla garanzia avviene senza la preventiva valutazione del gestore del Fondo Pmi e con la probabilità di default (Pd) dell’impresa beneficiaria calcolata dall’istituto finanziatore, secondo i propri modelli interni di rating. Il vantaggio a questo punto si scarica a valle sulle imprese, che potranno beneficiare di maggiori finanziamenti per l’uscita dalla fase pandemica. Come chiarito dalla relazione illustrativa, si tratta di assicurare finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle Pmi e small mid cap. La misura, che era già presente in ambito Covid all’interno dell’articolo 13 , comma 2, del Dl 23/20 con la scadenza del 31 dicembre 2020, a questo punto viene focalizzata verso lo scopo di sostenere gli investimenti meritevoli delle imprese in uscita dalla pandemia, attraverso una copertura fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese sensibilmente più rischiose. Peraltro una percentuale dell’80% consente da un lato un allineamento di interessi fra lo Stato e la banca e dall’altro di operare al di fuori del Temporary Framework, senza gli specifici limiti temporali di durata. Inoltre il ramp up di 24 mesi nella costruzione del portafoglio consente di aumentarne la granularità e di concedere un preammortamento che viene incontro alle esigenze dei flussi di cassa delle imprese che fuoriescono dalla fase pandemica.

Chiarite le finalità finanziarie della misura, vediamo in che modo ad esse possano essere agganciati dei positivi risvolti in chiave fiscale. La norma in questione prevede che questi portafogli di finanziamenti siano finalizzati almeno al 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti. Tralasciando questi ultimi, resta tutta la componente dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che coincide da un punto di vista oggettivo con il perimetro dell’agevolazione del credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 198-209) e modificato dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1064). Esso riguarda gli investimenti in:

•ricerca e sviluppo

•innovazione tecnologica

•altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Per la ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per l’innovazione tecnologica esso è riconosciuto in misura pari al 10% (15% per l’innovazione 4.0 e green) nel limite massimo di 2 milioni di euro. Stesse misure valgono per il design e l’ideazione estetica.

Va da sé che l’accoppiata della misura finanziaria agevolativa per le small mid cap e lo sfruttamento del credito d’imposta appare vincente.

I punti principali

1. LA MISURA FINANZIARIA/ Garanzia pubblica

L’articolo 12 del Dl 73/2021 prevede una garanzia pubblica, da parte del Fondo centrale, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (small mid cap) per realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti con durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni, finalizzati per almeno il 60% ai progetti in questione. La misura non è ricompresa nel temporary framework e non è soggetta agli specifici limiti temporali di durata

2. IL MECCANISMO/ Le percentuali di copertura

Si tratta di una cartolarizzazione sintetica per cui una banca struttura dei portafogli di finanziamenti e beneficia della garanzia del Fondo centrale. Sulla tranche junior che è la più rischiosa il Fondo garantisce all’80%, con un rischio del 20% che resta in capo al finanziatore. La quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti. Il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento

3. RICERCA E INNOVAZIONE/ I crediti d’imposta

I portafogli riguardano finanziamenti a medio lungo termine relativi a ricerca, sviluppo e innovazione (oltre a programmi di investimento). Si tratta quindi delle fattispecie per le quali, in base alle leggi di Bilancio 2020 e 2021, le imprese possono beneficiare, ricorrendone tutte le condizioni, dello speciale credito d’imposta pari al 20% (nei limiti di 4 milioni di euro) per la ricerca e sviluppo, pari al 10% (nei limiti di 2 milioni di euro) per l’innovazione tecnologica e pari al 15% (nei limiti di 2 milioni di euro) per innovazione 4.0 e green

4. IL CUMULO/ Il doppio utilizzo

La misura in questione si presta a un doppio utilizzo particolarmente efficace. Da un lato infatti l’intervento della garanzia pubblica consente di finanziare Pmi e mid cap nei progetti di sviluppo in uscita dalla fase del Covid. L’intervento di Fcg consente di finanziare anche interventi più rischiosi valutati dalle banche nella costruzione dei portafogli. Per la componente indirizzata a ricerca, sviluppo e innovazione (che assieme ai programmi d’investimento rappresenta almeno il 60%) le imprese potranno beneficiare anche del relativo tax credit

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