Ricerca e sviluppo: la verifica delle certificazioni spetta alle Entrate
Il decreto direttoriale 22 luglio 2025 ha introdotto il tracciato informativo bidirezionale tra Mimit e amministrazione finanziaria. L’onere di verifica della validità non può gravare sull’impresa
Il Dpcm 15 settembre 2023 ha istituito la procedura di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, affidandola a soggetti certificatori iscritti all’apposito Albo tenuto dal Mimit (ministero dell’Industria e del Made in Italy). L’obiettivo dichiarato: fornire alle imprese uno strumento di certezza giuridica in grado di orientare gli investimenti e di prevenire il contenzioso con l’amministrazione finanziaria.
L’articolo 4, comma 2, del Dpcm stabilisce che la certificazione, decorsi i termini per i controlli ministeriali, «esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica».
I termini per il perfezionamento della validità sono disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo: 90 giorni dalla ricezione della certificazione...
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Michele Brusaterra
Circolari del Sole 24 Ore



