Imposte

Richiesta di rimborso dell’Iva versata per errore se il recupero dal prestatore è complesso

La Corte di giustizia Ue nella causa C-397/21 conferma un orientamento già emerso e finalizzato a garantire la neutralità anche nelle ipotesi di fatturazione irregolare, in mancanza di frode

Rimborso concesso anche al committente nel caso di Iva fatturata erroneamente, qualora sia eccessivamente complicato il recupero dell’imposta presso il prestatore. L’amministrazione è inoltre tenuta al pagamento degli interessi se il rimborso non avviene in un termine ragionevole.

La sentenza nella causa C-397/21 è espressione di un orientamento che si sta consolidando presso la Corte di giustizia. Si tratta della necessità di garantire la neutralità anche nelle ipotesi di fatturazione irregolare, in mancanza di frode.

Nel caso di specie, una società ungherese aveva fornito servizi nell’ambito del progetto di costruzione del padiglione ungherese di Expo - Milano 2015, ad un’altra società stabilita in Ungheria emettendo fatture con Iva. L’Iva in questione, tuttavia, non era dovuta in Ungheria, trattandosi di un servizio territorialmente rilevante in Italia in quanto relativo ad un immobile ivi situato. Considerato l’errore, la società committente presentava istanza di rimborso all’autorità fiscale per il recupero dell’imposta versata in rivalsa al prestatore. La scelta di non seguire la strada del rimborso all’emittente della fattura nell’ambito di un procedimento civile era dovuta al fatto che quest’ultimo era soggetto ad una procedura di liquidazione giudiziaria che non avrebbe consentito il recupero del credito. Davanti al rifiuto delle Autorità di concedere il rimborso, il caso veniva portato in giudizio, ma i giudici ungheresi sospendevano il procedimento richiedendo l’intervento della Corte di Giustizia.

In realtà esistono già dei precedenti che permettono di affermare che, di regola, è il prestatore che ha versato erroneamente l’Iva legittimato a chiedere il rimborso al fisco, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del primo; tuttavia, laddove il rimborso dell’Iva risulta impossibile o eccessivamente difficile, in particolare in caso di insolvenza del prestatore, in ossequio ai principi di neutralità e di effettività, il destinatario deve poter recuperare l’Iva indebitamente fatturata e pagata, rivolgendo la richiesta di rimborso direttamente all’erario (si vedano le sentenze C-35/05 e C-691/17). Tale orientamento giurisprudenziale, applicato al caso di specie, consente di giungere alle stesse conclusioni.

Quanto all’aspetto degli interessi moratori, la Corte aggiunge poi che le perdite finanziarie generate da un rimborso di un’eccedenza di Iva effettuato oltre un termine ragionevole debbano essere compensate dal pagamento di interessi di mora sulla base dei principi di equivalenza e di effettività.

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