Richieste di sequestro e ipoteca della GdF con «informazione» alle Entrate
La legge conversione (136/2018) del decreto fiscale ( Dl 119/2018 ) ha introdotto rilevanti innovazioni concernenti il processo tributario. In tale ambito, tra le novità più significative, figura l’inserimento dell’articolo 16-septies, con il quale sono state adottate delle misure di semplificazione concernenti l’applicazione di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie, ampliando – di fatto – i poteri in materia della Guardia di Finanza.
Infatti, la norma ha aggiunto due nuovi commi (1-bis e 1-ter) all’articolo 22 del Dlgs 472/1998, prevedendo la possibilità, per i comandanti provinciali della Guardia di Finanza, sulla base dei Pvc redatti dai reparti dipendenti, di avanzare direttamente al Presidente della Commissione tributaria provinciale di rispettiva competenza una proposta motivata finalizzata all’iscrizione di ipoteca sui beni dei trasgressori e degli obbligati in solido, nonché all’eventuale sequestro conservativo dei loro beni.
L’agenzia delle Entrate, comunque, dovrà essere informata dell’inoltro dell’istanza da parte della Guardia di Finanza e potrà, entro venti giorni, fornire le proprie osservazioni al presidente della Ctp (decorsi i termini, si intenderà acquisito il parere conforme dell’ufficio).
Alla Guardia di Finanza competerà sempre l’obbligo di mettere l’agenzia delle Entrate in condizione di partecipare alla procedura in esame, favorendo un’agevole istruttoria da parte dell’Ufficio, il quale potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari a fornire alla Ctp il proprio qualificato parere (in tal caso, il termine di venti giorni potrà essere interrotto una sola volta).
La rinnovata formulazione dell’articolo 22 del Dlgs 472/1997 - oggetto anche di risposte a Telefisco 2019 ( clicca qui per consultarle ) - consentirà, quindi, di valorizzare – in via diretta – il qualificato tecnicismo dei verificatori della Guardia di Finanza rispetto alle risultanze delle ispezioni condotte autonomamente dai Reparti del Corpo, superando la previgente impostazione secondo cui questi ultimi proponevano di avviare l’iter per l’applicazione della misura all’Ufficio, il quale poteva, tuttavia, disattendere completamente la segnalazione.
Sulla base della nuova impostazione, invece, si avvalorano gli esiti di controlli e verifiche fiscali eseguite dal Corpo, evitando l’attivazione di procedure cautelari per relationem da parte degli uffici.
Quest’ultimi, infatti, assai frequentemente, riscontrando oggettive difficoltà di ordine pratico nel formare compiutamente un’autonoma valutazione circa le attività ispettive – molto spesso assai articolate – condotte da altri, facevano direttamente proprie le considerazioni degli investigatori della Guardia di Finanza, omettendo un vaglio critico del materiale probatorio messo a disposizione dai verificatori in divisa ed incontrando, non di rado, la censura di parte della giurisprudenza.
In considerazione della rilevanza e delicatezza delle novità descritte, nelle more degli accordi di dettaglio tra agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, resta da chiarire se la natura della norma modificata sia da considerare sostanziale – e come tale irretroattiva – o procedurale, quindi applicabile anche a fatti precedenti alla sua entrata in vigore.
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