Imposte

Richiesti oltre 30 requisiti anche per mantenere la licenza di esercizio

Le norme sembrano più degli indici antifrode che dei criteri di legge

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Dei recenti provvedimenti amministrativi in materia di depositi rilevanti ai fini accise, quello senz’altro più impattante è la determinazione direttoriale 426358/21, con la quale è stata declinata la portata dell’articolo 1, comma 1128, della legge 178/20. Di fatto, con il provvedimento in esame sono individuati oltre 30 requisiti generali che gli operatori devono osservare per ottenere la licenza di esercizio di un deposito di prodotti energetici ad accisa assolta, requisiti che a quanto pare dall’ultimo comma dell’ultimo articolo della stessa determinazione, devono comprensibilmente sussistere e permanere anche per il mantenimento della detta licenza.

In concreto, il provvedimento reca le specifiche per individuare i «requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale», riservati ai soli depositi commerciali. Anche qui, come e più che per la parallela circolare 38/D/21, l’Agenzia sceglie un approccio iper-restrittivo, individuando minuziosamente decine di requisiti e prerogative che un deposito commerciale deve avere, con l’effetto che, oggi, sussistono requisiti stringenti espressi per i depositi commerciali ad accisa assolta e non anche per quelli fiscali ad accisa sospesa, ove la pericolosità con riferimento al tributo è ben superiore.

Lascia qualche dubbio, in proposito, l’osservanza della delega legale se, addirittura, sono richiesti valori medi di acquisto e vendita, esperienze pluriennali propedeutiche, numero minimo di dipendenti, performance economiche ed indici di bilancio e di liquidità assimilabili a quelle di competitors.

Sono questi parametri che sono intrinsecamente copiosi e di difficile apprezzamento e considerazione, forse più simili a indici antifrode che a criteri di legge per il buon esito di un procedimento amministrativo.

Vero è, al contempo, che la reazione del fisco è dovuta alle azioni fraudolente messe in atto troppo spesso e da soggetti connotati da grave pericolosità sociale.

Eppure, sul punto, atteso l’ampio margine discrezionale degli Uffici, si attende un probabile rilevante contenzioso, soprattutto se si considera che «la sopravvenuta carenza dei requisiti tecnico-organizzativi specifici ovvero dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza di esercizio di deposito di carburanti».

Non è infatti improbabile che lo screening nazionale che si attende in materia possa portare alla valutazione negativa di istanze e licenze già in essere, il cui esito naturale è il giudizio amministrativo che verosimilmente impegnerà anche l’impugnazione stessa non solo dei dinieghi o delle revoche, ma anche del provvedimento amministrativo qui in esame.

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