Diritto

Riciclaggio, sequestro probatorio a maglie larghe

L'introduzione in Italia di grandi somme ingiustificate basta per il fumus

di Patrizia Maciocchi

L’introduzione in Italia di grosse somme di denaro, senza una spiegazione plausibile, può bastare per il fumus del reato di riciclaggio. E il sequestro è possibile se è ipotizzabile che il denaro sia il frutto dei delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. In una fase in cui le responsabilità possono ancora essere nebulose, per la misura cautelare reale basta, infatti, l’astratta configurabilità del reato presupposto. La Cassazione (sentenza 2466) accoglie il ricorso del Pm contro la decisione del Tribunale di annullare il sequestro, disposto dal Gip, di quasi 500 mila euro introdotti dall’estero in Italia dagli indagati. Secondo l’accusa la somma era il risultato di una fittizia cessione di beni da parte di due società polacche in favore di compagini italiane, apparentemente pagate con strumenti tracciabili ma con importi “retrocessi” in contanti per creare i costi fittizi. Un quadro completato dalla verifica della recentissima costituzione delle società italiane rappresentate da prestanome con precedenti di polizia. Per il Tribunale una ricostruzione troppo vaga. Ad avviso dei giudici di merito l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti presuppone che le società siano operative, circostanza nello specifico contraddetta dal fatto che alcune società italiane non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi. Lacunosa anche la documentazione depositata dal Pm: dall’assenza dei documenti di trasporto alla verifica della contabilità. Il sequestro non poteva essere sorretto da sospetti e congetture che non consentono di individuare la tipologia del reato presupposto.

La Cassazione la vede diversamente. I giudici di legittimità ricordano che l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’esatta individuazione del reato presupposto che deve essere delineato per sommi nelle modalità. Un principio applicato in caso (sentenza 546/2011) in cui due indagati trasportavano un trolley con 500 mila euro senza una spiegazione plausibile.

Nello specifico il Tribunale è chiamato a rivalutare il peso, ai fini del fumus del reato, di almeno due dati: la disponibilità di una ingentissima somma di contanti, e il ritrovamento di fatture per operazioni di acquisizione di beni all’estero da parte delle neonate società.

Verifiche da fare tenendo conto della fase in cui si trovano le indagini e della “liquidità” dell’imputazione. Perché la necessità di adottare il sequestro probatorio si presenta all’esordio dell’indagine e dunque in una fase in cui le responsabilità non sono ancora definite. E la base della misura è flessibile in virtù dei diversi stadi di accertamento dei fatti.

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