Ricorsi tributari, il Governo corregge il tiro: sospensione anche per gli avvisi in scadenza
In stand by fino al 15 aprile i termini per il ricorso introduttivo di primo grado e per gli atti successivi
Prorogati fino al 15 aprile i termini relativi al contenzioso tributario sia in caso di ricorso introduttivo di primo grado, sia per gli atti successivi: appelli, ricorsi per cassazione, riassunzioni, contrappelli, appelli incidentali. A prevederlo, la bozza di decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri di lunedì 16 marzo che non manca comunque di riservare (incomprensibili) sorprese.
Il provvedimento modifica alcune parti dell’articolo 1 del Dl 11/2020. Più in particolare:
a)proroga la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile (originariamente prevista al 22 marzo);
b)sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
L’originario Dl 11/2020 faceva riferimento ai procedimenti «indicati al comma 1» generando seri dubbi sul fatto che la proroga fosse riferibile certamente ai procedimenti «pendenti» se non addirittura ai soli procedimenti con udienza rinviata nel periodo 7 marzo/22 marzo)
Restando fermo il rinvio delle predette regole anche ai procedimenti tributari, ora non dovrebbero esserci più dubbi sull’estensione anche al contenzioso tributario di questa sospensione.
In concreto quindi tutti gli atti introduttivi dei giudizi di ciascun grado, appelli incidentali, ricorsi per riassunzioni e quant’altro, rientrano nella sospensione.
L’estensione (non chiara) a tutte le fasi
Ma le sorprese non mancano. Innanzitutto il nuovo Dl, dopo le modifiche al precedente provvedimento prevede espressamente che «fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546». Si fa quindi espresso riferimento al ricorso di primo grado (e solo a quello!) nel rito tributario e alla eventuale mediazione (valore della lite inferiore a 50mila euro) avverso avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, cartelle, eccetera.
Mal si comprendono sinceramente le ragioni di una simile precisazione che rischia di generare confusione. Delle due, l’una:
a)la sospensione del contenzioso tributario (a partire dal primo grado) si rinviene infatti dalle modifiche al Dl 11/2020 senza la necessità di questa ulteriore specificazione che sarebbe quindi priva di senso (la relazione è chiarissima sul punto);
b)la sospensione al rito tributario riguarda per espressa previsione normativa solo il primo grado con esclusione almeno del secondo grado (per la Cassazione non esiste un «rito tributario», ma si applica quello civile)
Si ritiene che si tratti di una precisazione volta a rafforzare la sospensione a tutte le fasi del contenzioso tributario verosimilmente in ragione dei casi di mediazione per i quali si sarebbe potuto sostenere (ancorché in modo discutibile) che il «procedimento» non fosse stato avviato.
Peraltro poiché la previsione è contenuta non come modifica del Dl 11/2020, non vi sono dubbi che essa entri in vigore con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legge, con la conseguenza che, in presenza di atti divenuti definitivi nei giorni scorsi (prima dell’entrata in vigore) la sospensione potrebbe non operare.
Sospensione fino al 31 maggio per gli enti impositori
L’altra incredibile svista attiene il fatto che in un’altra norma viene disciplinata la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ciò comporta che mentre il contribuente ha la sospensione dei termini fino al 15 aprile, gli uffici fino al 31 maggio 2020.
Tralasciando ogni commento in ordine alla considerazione e all’attenzione da parte del Mef e dell’agenzia delle Entrate, in questo particolare momento, verso contribuenti, imprese e, soprattutto professionisti che li assistono, i quali hanno previsto una disposizione pensando solo ai propri dipendenti e dimenticandosi degli altri, resta il dubbio della costituzionalità di una così evidente differenziazione dei termini processuali.
Basti pensare che non appena entrerà in vigore il decreto in presenza della medesima sentenza di primo o di secondo grado da impugnare, per il contribuente i termini (perentori) decorrono dal 16 aprile, per gli uffici dal 1° giugno (ben 45 giorni dopo). Con buona pace di ogni regola processuale sulla parità delle parti in giudizio, ma soprattutto, di buon senso e, vista l’emergenza in corso, anche di buon gusto.