Controlli e liti

Ricorso facoltativo sul no all’interpello

La mancata impugnazione non pregiudica il ricorso contro analoga istanza per un anno successivo

di Laura Ambrosi

Il contribuente ha la facoltà e non l’obbligo di impugnare il diniego dell’Agenzia alla disapplicazione delle norme antielusive, con la conseguenza che la mancata impugnazione del rigetto per un periodo di imposta non pregiudica il ricorso avverso analoga istanza per un anno successivo. A fornire il principio è la Cassazione con l’ordinanza 5334/2020 depositata il 27 febbraio.

In sintesi, una società presentava interpello disapplicativo perché le era stato sequestrato un immobile a seguito di revocatoria fallimentare. L’ufficio dichiarava inammissibile l’istanza per carenza documentale. Dopo due anni veniva presentata nuova istanza con richiesta di rimborso Iva, in quanto la società aveva maturato un credito Iva. Avverso il diniego del rimborso, il contribuente proponeva ricorso che era accolto dalla Ctp. Tuttavia la Ctr riformava la sentenza ritenendo, tra l’altro, che fosse ormai conclamato l’esisto definitivo dell’istanza per la disapplicazione delle norme antielusive.

La società ricorreva per cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione ribadendo alcuni principi molto interessanti. Innanzitutto, l’elencazione degli atti impugnabili prevista dalla normativa sul contenzioso tributario ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà d’impugnare anche altri atti ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben determinata pretesa.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà di impugnare il diniego alla disapplicazione di norme antielusive in quanto seppur atto non rientrante tra quelli espressamente indicati, è comunque un provvedimento con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante, il proprio convincimento in ordine a un determinato rapporto tributario. Nella specie, chiarisce la sentenza, non è vero che la mancata impugnazione del rigetto della prima istanza possa precludere la successiva, tantomeno che l’esito definitivo osti alla proposizione del ricorso avanti il giudice tributario.

La sentenza è interessante perché pone in evidenza il comportamento singolare di alcuni uffici. Allorché il contribuente impugni direttamente il diniego sulla disapplicazione della disposizione antielusiva, di norma l’Agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso trattandosi, secondo la tesi erariale, di atto non impugnabile, qualora invece, come nella specie, venga impugnato l’atto successivo, si eccepisce che occorreva ricorrere avverso il diniego.

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