Controlli e liti

Ricorso da proporre sempre entro 60 giorni dalla notifica

Elevato a 150 giorni il termine solo ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle azioni esecutive

di Luigi Lovecchio

Più tempo per versare le somme addebitate nelle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Il decreto fiscale ha infatti elevato da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento. Questo, però, solo ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle azioni esecutive. Resta quindi fissato in 60 giorni dalla notifica il termine per la proposizione del ricorso.

Durante il periodo di sospensione disposto dall’articolo 68, Dl 18/2020, era fatto divieto anche di notificare le cartelle di pagamento. Dal primo settembre scorso, essendo cessata la moratoria delle attività di agenzia delle Entrate – Riscossione, l’agente della riscossione ha ripreso le notifiche delle cartelle suddette.

Il decreto fiscale ha, pertanto, previsto che i destinatari di cartelle ricevute dal 1° settembre scorso al 31 dicembre 2021 possano pagare le somme dovute entro 150 giorni dalla notifica, in luogo del termine ordinario di 60 giorni.

La novella precisa che tale differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure esecutive. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, Dpr 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorrono gli interessi di mora. Per effetto della norma eccezionale in esame, dunque, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo cinque mesi dalla notifica. Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, Dpr 602/1973, inoltre, decorsi inutilmente 60 giorni possono essere avviate le azioni di recupero coattivo (pignoramenti). La proroga a 150 giorni riguarda anche il termine per l’esercizio di tale potere. Di conseguenza, prima di cinque mesi dalla notifica della cartella non potranno neppure partire le azioni esecutive. Nulla è detto per gli strumenti cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca). Deve però ritenersi che, stante la finalità della norma, siano bloccate tutte le attività dell'agente della riscossione sino alla scadenza della proroga di legge.

Nel silenzio della norma, è certo che la proroga non opera, invece, ai fini della proposizione dei ricorsi che devono pertanto essere trasmessi entro il termine ordinario di 60 giorni.

Si segnala inoltre che, poiché la previsione in esame richiama specificatamente le cartelle dell’agente della riscossione, essa non può trovare applicazione per le ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali (comuni e regioni), che pure sono ripartite al 1° settembre scorso. Si tratta degli enti che hanno deciso di non avvalersi di agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne deriva che per queste resta il termine ordinario di pagamento di 60 giorni dalla notifica.

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