Controlli e liti

Ricorso alla Riscossione per somme versate e sgravate dalle Entrate

Per la Cgt Lombardia è inammissibile il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’agenzia delle Entrate. Per il contribuente l’onere di attivare un nuovo procedimento

di Massimo Romeo

Inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dal contribuente, creditore procedente, nei confronti delll’agenzia delle Entrate, parte evocata in giudizio, laddove le somme iscritte a ruolo, in virtù della riscossione frazionata e in forza dell’avviso di accertamento impugnato nel giudizio di cognizione, siano state dalla stessa sgravate. La situazione di inottemperanza del giudicato, conseguente al fatto che il contribuente non sia stato ancora rimborsato delle somme versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio avviata nei suoi confronti, non può essere imputata all’Ufficio impositore e ogni pretesa di rimborso – comunque dovuto – deve essere rivolta non già alla medesima unità organizzativa dell’Amministrazione finanziaria, ma alla Agenzia Riscossione a cui sono state versate le somme. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1710 del 12 maggio 2023.

La situazione di inottemperanza del giudicato, conseguente al fatto che la società ricorrente non era stata ancora rimborsata delle somme versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio avviato nei suoi confronti, non poteva, secondo la Corte, essere imputata all’Ufficio impositore; in conseguenza dello sgravio da quest’ultimo disposto, «ogni pretesa di rimborso va rivolta non già alla medesima unità organizzativa dell’Amministrazione finanziaria, ma alla Agenzia Riscossione». Peraltro, secondo i giudici, «lo sgravio delle somme iscritte a ruolo all’indomani della definizione del giudizio di impugnazione contro gli avvisi di accertamento comporta l’infondatezza dell’azione di ottemperanza, i cui fatti costitutivi si fondano su un inadempimento dell’Ufficio impositore agli obblighi derivanti dal giudicato che tuttavia è incontestabilmente smentito».

A parere di chi scrive, in simili casi verrebbe limitata la potenzialità del ricorso al giudizio di ottemperanza, rivelandosi inefficace a soddisfare in tempi brevi le esigenze del contribuente, creditore procedente, essendo quest’ultimo costretto ad attivare un nuovo e autonomo procedimento di rimborso nei confronti dell’agente della riscossione, non potendo agire per ottemperanza direttamente nei suoi confronti in quanto l’«autorità del giudicato» – e i vincoli conformativi che esso comporta – fa stato unicamente inter partes (Consiglio di Stato 6964/2005). Le azioni di sgravio e di rimborso sono meccanismi che regolano i rapporti «interni» fra agenzia delle Entrate e agenzia delle Entrate-Riscossione che non dovrebbero limitare la funzione dell’ottemperanza legata a una interpretazione formalistica dell’autorità del giudicato.

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