Imposte

Rientro dei cervelli, benefici fiscali reiterabili

Per la risposta a interpello 239 la normativa non prevede vincoli in caso di una precedente fruizione. Il caso esaminato riguarda un titolare di cattedra in Spagna in aspettativa senza assegni

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di Antonio Longo

Il professore ordinario in aspettativa senza assegni e attualmente titolare di cattedra presso un ateneo spagnolo può usufruire, al rientro in Italia, dei benefici fiscali per il rientro dei cervelli in base all’articolo 44 del Dl 78/2010, pur avendone già beneficiato in passato. È la sintesi dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate nella risposta a interpello 239/2022.

La disciplina in questione si rivolge a tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta fuori dai confini nazionali (circolare 17/E/2017).

In particolare, le agevolazioni prevedono l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, al verificarsi delle seguenti condizioni: essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; essere stato non occasionalmente residente all’estero; aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università; acquisire la residenza fiscale e svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia. Le disposizioni di favore si applicano per sei anni e possono estendersi sino a 13 anni in presenza di figli a carico e in caso di acquisto di immobili residenziali in Italia.

Nella risposta ad interpello in esame le Entrate confermano quanto già chiarito nella risoluzione 92/E del 2017, vale a dire che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’Aire a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 può, una volta rientrato in Italia, godere dello speciale regime fiscale. Inoltre (ed è questo l’aspetto innovativo), non osta a questi fini la circostanza che il professore abbia già fruito del regime agevolativo in passato, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, in quanto la normativa non prevede alcuna preclusione in tal senso.

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