Imposte

Rientro cervelli, doppia strada per il rimborso del conguaglio

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di Giuseppe Latour

Due modalità per il recupero da parte degli «impatriati» dei maggiori versamenti relativi al periodo di imposta 2016. È quanto prevede il provvedimento dell’agenzia delle Entrate ( 2018/85330 ) che ieri è intervenuto a disciplinare il caso dei contribuenti per i quali, dopo l’esercizio dell’opzione di accesso al regime agevolativo del Dlgs 147/2015, è stato prorogato (con il Dl 148/2017) il regime precedente, più favorevole. Producendo una situazione da compensare.

I lavoratori che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale dedicato al rientro dei cervelli, ma che abbiano versato maggiori imposte potranno, allora, presentare una dichiarazione integrativa, «qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016».

L’alternativa è la presentazione di un’istanza di rimborso in carta libera all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate, competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2016 (un fac-simile dell’istanza è reperibile sul sito dell’Agenzia).

Questa doppia via presenta una differenza sostanziale in termini di documentazione da esibire. Nel caso dell’integrativa, infatti, basterà conservare la documentazione rilevante «a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio». In caso di istanza di rimborso, invece, sarà necessario allegare la documentazione che prova l’esistenza dei presupposti per l’accesso al regime.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 85330 del 20 aprile 2018

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