Adempimenti

Riesame per il bonus 600 euro di marzo respinto: istanze fino al 21 giugno

Mercoledì 3 giugno ultimo giorno per le richieste relative al Dl cura Italia. Più tempo per un secondo tentativo

di Matteo Prioschi

Mercoledì 3 giugno è l’ultimo giorno per presentare la domanda per una delle indennità introdotte dal Dl 18/2020 relative al mese di marzo, qualora qualcuno non vi avesse ancora provveduto. Da giovedì non sarà più possibile e, anche avendone i requisiti, si perderà la possibilità di ricevere il contributo di 600 euro. Invece c’è tempo almeno fino al 21 giugno per chiedere, seguendo le indicazioni contenute nel messaggio Inps 2263/2020, un riesame della domanda presentata e rifiutata.

Il rigetto delle richieste è stato comunicato agli interessati ed è visibile nella sezione “esiti” del servizio online “indennità 600 euro”. Il rifiuto può essere dovuto al riscontro, da parte dell’istituto di previdenza, della mancanza dei requisiti. Se tale decisione è basata su informazioni contenuti negli archivi che l’istituto ritiene consolidati, il cittadino non può fare ricorso amministrativo, ma solo un ricorso di natura giudiziaria.

Se, invece, Inps ritiene non consolidate le informazioni in suo possesso, perché magari provengono anche da altri soggetti, come le Casse di previdenza privatizzate, è stato emesso un preavviso di reiezione a seguito del quale il richiedente l’indennità può proporre un’istanza di riesame.

Questa domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio 2263 (quindi entro il 21 giugno), oppure 20 giorni da quando l’interessato viene a conoscenza della reiezione, se questa è successiva al 1° giugno. In tale arco di tempo il cittadino, o il patronato che ha presentato la domanda a suo nome, deve inviare la documentazione necessaria per il riesame tramite il link “esiti” presente nel servizio “indennità 600 euro”, oppure con email agli indirizzi riesamebonus600.nomesede@inps.it, sostituendo nomesede con il nome della struttura territoriale di riferimento.

Il messaggio precisa inoltre che, sempre entro 20 giorni, l’invio di documentazione aggiuntiva è consentito anche nel caso di reiezione definitiva della domanda e che, se sulla base di tali documenti emerge che il rifiuto non ha motivo di sussistere, la sede territoriale deve approvare la domanda in autotutela.

Inoltre Inps ha già provveduto a effettuare un riesame d’ufficio per le domande dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme per le quali manca la qualifica di stagionale nelle denunce uniemens, andando a verificare se l’informazione è contenuta nella comunicazione obbligatoria unilav inviata all’inizio del contratto.

Altro riesame d’ufficio riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità nel mese di marzo, dato che il decreto 34/2020 ha successivamente stabilito la compatibilità delle indennità con il contributo per l’invalidità. Inoltre sono state gestite dall’Inps domande presentate indicando una categoria di appartenenza sbagliata, provvedendo a riassegnarle a quella corretta, in presenza dei requisiti necessari.

Per quanto riguarda le singole indennità, nel messaggio 2263/2020 ci sono indicazioni sulle linee guida da seguire in fase di riesame (esplicitate anche in 3 allegati).

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