Controlli e liti

Riflessi contabili e fiscali differenti con i tre «percorsi»

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

In presenza di una norma quale l’articolo 110 del decreto Agosto le forme possibili di rivalutazione sono in realtà tre, ognuna con le sue specifiche caratteristiche. Il che può spiegare come, a volte, si crei una certa confusione, in particolare leggendo gli arresti giurisprudenziali.

Il primo tipo di rivalutazione – esteso al 2021 dalla conversione del Dl Sostegni – è quella esclusivamente civilistico-contabile, senza alcun versamento di imposta sostitutiva (e senza che la legge preveda comunque un effetto fiscale “gratuito”, come invece è accaduto per le imprese dei settori alberghiero e termale). In questo caso, sotto l’aspetto fiscale, la riserva di rivalutazione è una ordinaria riserva di utili che può essere utilizzata (senza alcuna imposizione) a copertura perdite o essere distribuita ai soci. In quest’ultimo caso l’imposizione avverrà solo sui soci e solo in ipotesi di società di capitali, poiché nelle società di persone (e nelle imprese individuali) non è la distribuzione ma la formazione dell’utile a creare materia imponibile. Tanto è vero che, nei soggetti Irpef, il saldo può liberamente essere utilizzato per compensare eccedenze di prelievo dei soci o dell’imprenditore. Sotto l’aspetto civilistico, queste riserve di rivalutazione devono seguire tutti gli obblighi imposti dai principi contabili e dall’articolo 13, comma 2, della legge 342/2000, nonché, per opinione prevalente, una certa cautela nell’utilizzo (Cassazione n. 8221/2007 e 12347/1999), trattandosi di utili non realizzati sino al termine dell’ammortamento o all’intervenuta cessione. Per cui, la distribuzione può intervenire solo secondo le regole dei commi 2 e 3 dell’articolo 2445 del Codice civile, ivi compresa l’esecuzione differita di 90 giorni dall’iscrizione al registro imprese, mentre la ordinaria copertura perdite comporta la ricostituzione obbligatoria della riserva, ferma restando la possibilità dell’assemblea straordinaria di rendere definitiva la riduzione.

Ma queste regole civilistiche sono comuni anche alle altre due forme di rivalutazione, quella fiscale con riserva in sospensione d’imposta e quella in cui si opta per eliminare il vincolo di sospensione pagando l’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. La riserva affrancata diviene una ordinaria riserva di utili in tutto simile a quella che si crea con la rivalutazione civilistica, mentre la riserva in sospensione (che sussiste solo in presenza di contabilità ordinaria), ove distribuita, è imponibile per la società (al lordo della sostitutiva) e per i soci (solo per questi ultimi in costanza di trasparenza fiscale). Resta ferma la non imponibilità in caso di copertura perdite e, a nostro avviso, anche in tutte le altre ipotesi diverse dalla distribuzione, come sostenuta dalla norma di comportamento Aidc sopra commentata. In quest’ambito, tuttavia, i precedenti di prassi e giurisprudenziali inducono ad una certa cautela operativa.

Più in generale, le varie forme di rivalutazione hanno riflessi contabili e fiscali differenti, per cui le scelte vanno ben ponderate, tenendo presente tutti gli aspetti del puzzle.

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