Contabilità

Riforma fiscale, revisione degli ammortamenti al test della vita utile dei beni

Nella delega fiscale si prevede l’avvicinamento delle norme civilistiche e fiscali

di Franco Roscini Vitali

L’articolo 4 della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale prevede, tra l’altro, l’avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.

I precedenti non sono incoraggianti, pertanto si spera che sia questa l’occasione per rivedere i coefficienti di ammortamento contenuti nel decreto del 31 dicembre 1988.

Un precedente tentativo di revisione dei coefficienti, contenuto nell’articolo 6 del Dl 78/09 (legge 102/09), prevedeva la revisione dei coefficienti di ammortamento fiscali, contenuti nel decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

Il titolo della norma era «Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa», ma le poche righe del testo non sembravano configurare soltanto una accelerazione.

Infatti, la disposizione, che si componeva di un solo comma, prevedeva, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, la revisione dei coefficienti di ammortamento, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

L’accelerazione dell’ammortamento, ovvero l’aumento della relativa aliquota, poteva riguardare soltanto alcuni beni tecnologicamente avanzati o che producevano risparmi energetici, mentre per altri beni l’ammortamento poteva allungarsi, ovvero la relativa aliquota poteva diminuire.

Questi ultimi erano i beni «industrialmente meno strategici»: quali? Come si può notare, si trattava di una sorta di cambiale in bianco, che avrebbe potuto complessivamente favorire alcune imprese a scapito di altre, ovvero alcuni beni a scapito di altri.

Infatti, la relazione tecnica precisava che l’introduzione della disposizione non comportava variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato: in sostanza, la revisione doveva avvenire a costo zero per l’erario.

In ogni caso, il decreto del 1988 ha oltre trent’anni ed è senz’altro datato, anche nelle modalità espositive.

Nelle norme spesso si ripetono beni presenti in tutte le tipologie di attività commerciali e professionali. Si tratta, per esempio, di mobili e macchine ordinarie d’ufficio, macchine d’ufficio elettroniche, autovetture, la cui menzione dovrebbe essere fatta una sola volta per tutte le attività, dal momento che i coefficienti sono, generalmente, i medesimi per tutte le attività.

Ma anche nel caso di fabbricati, costruzioni leggere, attrezzatura varia e minuta e altri beni, in molti casi, il coefficiente di ammortamento è il medesimo, quantomeno nell’ambito dei vari gruppi.

Il problema, che non è di poco conto, è quello di determinare la vita utile di impianti, molte volte complessi, per i quali nelle imprese più evolute la stima è effettuata dai tecnici e non dai contabili.

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