Riforma dello sport, il rinvio al 2022 può far uscire le società dilettantistiche dalla trappola Iva
Il Dlgs 36/2021 la acui entrata in vigore è stata differita dal decreto Sosteni non scioglie i dubbi sul regime Iva per i proventi delle società sportive dilettantistiche
La riforma dello sport - i cui termini di entrata in vigore sono stati differiti al 1° gennaio 2022 (si veda quanto anticipato dal Sole 24 Ore) dall’articolo 30 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) - non ha dato luogo all’emanazione di un «Codice», come per il terzo settore, ma una simile natura sistematica si trova nel Dlgs 36 del 28 febbraio 2021 (in seguito il «decreto»), mentre gli altri (dal 37 al 40) si occupano di temi specifici, come la rappresentanza degli atleti e delle società sportive, la sicurezza degli impianti, il registro delle attività sportive dilettantistiche e la pratica degli sport invernali.
Il decreto formalizza l'assimilazione tra associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd), dedicando loro il capo I del titolo II (articoli 6 a 12), secondo tre tipologie:
- associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, per la cui acquisizione l'articolo 14 del Dlgs 39/2021 istituisce una procedura semplificata, analoga a quella del Codice del terzo settore, ma senza stabilire l'importo minimo del patrimonio a garanzia;
- società di cui al libro V, titolo V del codice civile, cioè dalla società semplice alla società per azioni.
L'assimilazione delle Ssd alle Asd era stata disposta dall'articolo 90, comma 1, della legge 289/2002, secondo cui alle società sportive dilettantistiche «costituite in società di capitali» senza fine di lucro si applicano sia la legge 398/1991, sia «le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche».
Questa norma viene confermata in toto al comma 5 dell'articolo 36 del decreto, relativa al trattamento tributario delle attività sportive, mentre all'articolo 52, comma 2, lettera a) vengono abrogati alcuni commi dell'articolo 90 della legge 289/2002, ma non il comma 1.
Nel decreto entrano le società di persone e non sono previste le cooperative. Al riguardo i documenti preparatori ufficiali (relazione, dossier, note di lettura, parere della quinta commissione parlamentare) si limitano a parafrasare le nuove disposizioni, senza dare alcuna motivazione.
L'assimilazione tra Asd e Ssd per le imposte dirette era stata inizialmente riconosciuta dalla circolare 21/E del 22 aprile 2003, confermata dalla risoluzione 38/E del 17 maggio 2010, con specifico riferimento alla decommercializzazione dei proventi, ex articolo 148, comma 3 del Tuir.
Questo documento di prassi risolve un altro problema, in quanto la Ssd è disciplinata dal codice civile (articolo 7, comma 1, lettera e del decreto) in deroga ai principi di democrazia e uguaglianza degli associati, in quanto una Srl ben può essere unipersonale, per esempio quando la struttura sportiva fa riferimento a un istituto di istruzione o a un datore di lavoro.
In questi casi le prestazioni agevolate non possono essere limitate ai soci, e quindi sono rese nei confronti dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).
Per usufruire delle agevolazioni dell'articolo 148 anche le società sportive sono chiamate a presentare il modello Eas all'agenzia delle Entrate, comunicando i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Al riguardo manca nel decreto la deroga alla norma che ha istituito questo modello (articolo 30, Dl 185/2008), che viene invece disapplicata per gli enti del terzo settore dall'articolo 94, comma 4 del Codice relativo.
Diversamente dagli Ets, la legge 398/1991 è invece confermata nel decreto per gli enti sportivi, destinatari originari di questa disposizione (articolo 36, comma 5), anche se la relativa applicazione potrà essere limitata dai criteri e limiti delle attività secondarie e strumentali (articolo 9).
In questo ambito la relazione al decreto motiva la disposizione con la necessità di «disciplinare e mettere chiarezza nel settore per quelle che svolgono attività sportiva limitatamente ad altri servizi, quali per esempio ristorazione». Molti enti sportivi sono ben consapevoli di evitare il coinvolgimento diretto in questa attività, e spesso concedono a terzi l'esercizio del bar o del ristorante del circolo, attribuendo in comodato locali e attrezzature.
In questa prima analisi della parte fiscale del provvedimento, il decreto non scioglie – anche perché non rientra tra gli obiettivi della delega – la situazione di incertezza sul regime Iva per i proventi delle società sportive dilettantistiche. Il decreto ha sistematizzato le disposizioni sulla decommercializzazione reddituale dei proventi, sia per le Asd che per le Ssd, lasciando le incertezze operative per l'imposta sul valore aggiunto.
È pacifico che le disposizioni di non commercialità per le imposte dirette non necessariamente si estendono all'Iva: basti pensare all'articolo 79, comma 2 del Codice del terzo settore, che detassa ai fini reddituali anche le attività di interesse generale «contrattualizzate o convenzionate», per le quali è innegabile l'esistenza di una relazione sinallagmatica che porta alla tassazione indiretta. In alcuni casi conveniente per questi soggetti, a motivo del conseguente diritto di detrazione.
Andando alle disposizioni specifiche della legge Iva, troviamo al secondo comma dell'articolo 4 l'attribuzione del requisito soggettivo «in ogni caso» alle società commerciali, requisito derogato al quinto comma, lettere a) e b), solo per le società di mera intestazione. E siccome – a parte l'astratta possibilità di costituire una Ssd in forma di società semplice – questi soggetti dell'ordinamento sportivo sono vere e proprie società commerciali, non si vede come possano derogare agli adempimenti per questo tributo.
È il caso di ricordare che il nostro Paese è sotto procedura di infrazione europea per il mancato recepimento del regime di esenzione per le attività sportive non profit. Lo schema dell'ultima legge di bilancio aveva previsto un affrettato adeguamento, che rischiava di estendere la soggettività a qualsiasi ente associativo. Questa norma non è entrata nella legge, ma ha lasciato allo scoperto le Ssd, per le quali è innegabile il requisito soggettivo e che non possono beneficiare dell'esenzione.
Considerando che il Dl 41/2021 ha differito l’entrata in vigore della riforma dello sport al 1° gennaio 2022, c’è il tempo per risolvere questo problema, che si sta trascinando da quasi vent’anni.
Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24