Finanza

Rilancio delle aree di crisi industriale, selezione anche sulla credibilità

Beneficiari le società di capitali, comprese le coop, e le società consortili. Aiuti fino al 40% dei progetti per innovazioni di processo e dell'organizzazione

di Roberto Lenzi

Il ministero dello Sviluppo economico ha reso noti i termini, le modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rilancio delle aree di crisi industriale, previsti dalla legge 181/89.

La novità arriva grazie al decreto 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2022. Il decreto prevede che venga data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa. L’aiuto potrà essere concesso anche nella forma prevista dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, se interverrà la relativa autorizzazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del Codice civile, e le società consortili. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei programmi di investimento sono ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, anche programmi di innovazione.

Sono ammissibili, per un ammontare non superiore al 40% degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione e, per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti, i progetti per la formazione del personale.

Solo nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a cinque milioni di euro, sono ammissibili anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni, che presentano progetti per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori. Per progetti oltre i dieci milioni di euro, l’intervento può essere disciplinato anche da un apposito accordo di programma.

In questo caso, l’accordo può individuare ulteriori attività economiche ammissibili per l’applicazione dell’intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni e entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento Gber in tema di aiuti di Stato.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. I progetti sono valutati sulla base della credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e professionale, rispetto al progetto imprenditoriale. Viene valutata la fattibilità tecnica del programma degli investimenti, il programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale, attendibilità dell’analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento nonché la fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

Le spese ammissibili possono essere relative all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, al suolo aziendale e sue sistemazioni, alle opere murarie e assimilate. Sono ammissibili anche macchinari, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le immobilizzazioni immateriali.

Per le sole Pmi sono altresì ammissibili, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo.

Sarà un apposito decreto a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale, il Soggetto gestore rende disponibili in un’apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del ministero www.mise.gov.it le modalità di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

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