I temi di NT+Modulo 24

Rilevanza nel bilancio Oic, agli stakeholder giudizio sulla corretta applicazione

Il concetto di rilevanza richiede sia un’attenta comprensione dei limiti e delle modalità per la sua applicazione, sia un comportamento comprensibile e chiaro nei confronti degli stakeholder

di Matteo Pozzoli

Il contenuto del “concetto” di rilevanza nonché le modalità e le conseguenze derivanti dall’adozione della deroga per irrilevanza meritano un esame contestualmente ad alcune considerazioni derivanti dalla prassi applicativa.

Il principio della rilevanza nel Codice civile e nell’Oic 11

L’articolo 2423, comma 4, modificato attraverso il Dlgs 139/2015, decreto implementativo della direttiva 34/2013/Ue (nota come «direttiva contabile»), ha introdotto formalmente nel panorama giuscontabile nazionale il principio della «rilevanza».

Il richiamato disposto prevede specificamente che: «[n]on occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

La contestuale revisione dell’Oic 11 (2018), Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, ha avuto tra i punti principali di interesse anche la rilettura del già richiamato principio della rilevanza.

Specificamente, il paragrafo 36 indica che: «[u]n’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio».

Il tema della portata della rilevanza è riletta dall’Oic 11 relazionando il concetto dell’informativa con riferimento al bilancio nel suo complesso, anche in ragione del fatto che è il legislatore dell’articolo 2423 del Codice civile che afferma che l’informazione è irrilevante allorquando questa non incide sulla rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda.

Si noti, poi, che lo standard setter nazionale ha optato per identificare, in analogia con quanto avviene negli Ias/Ifrs, negli stakeholder primari - quali investitori, finanziatori, ed altri creditori - il riferimento su cui articolare il giudizio della rilevanza di una informazione.

Il principio contabile puntualizza, ancora, che un’informazione può essere material alla luce di elementi qualitativi e/o quantitativi.

In pratica, una informazione può essere importante per le scelte decisionali in quanto è rapportata a un importo tale per cui è la misura quantitativa stessa dell’importo a giustificarne l’importanza, oppure in quanto l’informazione, seppur non quantificata con «ammontari monetari» di rilievo in bilancio, assume significatività alla luce degli stakeholder primari; potrebbe essere questo il caso della deliberazione di un’operazione straordinaria; dell’approvazione (o della cancellazione) di una legge che apre (o chiude) all’ingresso di nuovi competitori, dell’avvio di un’indagine di accertamento, etc.

La deroga per irrilevanza

La definizione del principio della rilevanza è funzionale alla definizione della deroga per irrilevanza delle informazioni non rilevanti.

La deroga per irrilevanza è una deroga “consapevole”, nel senso che il redattore del bilancio:
• applica volutamente la deroga; e
• considera che l'adozione delle deroga non incide sulle decisioni economiche che gli utilizzatori primari potrebbero prendere basando il proprio giudizio su dette informazioni.

Il concetto di rilevanza pervade tutto il processo di contabilizzazione delle poste di bilancio.

Il tema della irrilevanza non incide, tuttavia, sulla tematica amministrativa degli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili che, come evidenziato, restano immutati (articolo 2214 e seguenti del Codice civile).

Per quanto attiene alla valutazione, probabilmente l’aspetto più critico, l’adozione della deroga può comportare l’utilizzo di criteri alternativi rispetto a quelli individuati dal legislatore.

Un esempio del tutto evidente è rinvenibile nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, criterio di valutazione che interessa la misurazione in bilancio di crediti, debiti e titoli di debito.

A tale riguardo, Oic indica che, generalmente, il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato quando i crediti, i debiti o i titoli di debito:
• hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi;
• hanno una scadenza superiore ai 12 mesi, ma presentano costi di transazione di scarso rilievo.

In ultimo, l’applicazione più frequente della deroga all’informativa di bilancio consiste nella mancata indicazione in nota integrativa delle informazioni di cui all’articolo 2427 e degli altri articoli del Codice civile qualora le connesse informazioni non appaiono rilevanti ai fini preposti.

Essendo, come detto, la deroga per irrilevanza una deviazione consapevole, coloro che decidono di farne uso ne devono dare notizia in nota integrativa. In particolare, è previsto che le società illustrino i criteri alternativi applicati, in modo tale che il lettore interessato possa essere edotto di tale (legittimo) comportamento.

La redazione nel bilancio

Il principio della rilevanza è un postulato che pervade tutta la redazione del bilancio. Occorre, quindi, avere consapevolezza della modalità con cui questo viene applicato. Seppur, infatti, la sua applicazione comporti «effetti irrilevanti» in bilancio, l’utilizzatore primario del bilancio deve poter essere messo in condizione di poter fornire lui stesso un giudizio sulle modalità con cui le informazioni sono state determinate.

Peraltro, il redattore del bilancio fornisce una personale (e, quindi discrezionale) interpretazione del concetto di rilevanza, ed è corretto lasciare anche agli stakeholder la possibilità di farsi un giudizio sulle derivanti conseguenze dalla (legittima) applicazione del principio.

Non c’è dubbio che il principio della rilevanza sia, anzitutto, un principio di ragionevolezza che solleva, soprattutto le piccole e medie imprese, dal determinare informazioni che, spesso, comporterebbero un aggravio amministrativo superiore al beneficio informativo apportato.

Il concetto di rilevanza richiede in termini generali, da un lato, una attenta comprensione dei limiti e delle modalità con cui lo stesso può essere applicato e, dall’altro lato, un comportamento comprensibile e chiaro nei confronti degli stakeholder.

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