Rilevanza fiscale per i cambi delle disponibilità liquide a fine esercizio
L’articolo 2426, n. 8-bis del Codice civile prevede che le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Dal punto di vista fiscale l’articolo 110, comma 3, del Tuir la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza.
Nel caso del conto corrente, si annoverano diversi orientamenti giurisprudenziali conseguenti contenziosi sorti a seguito di contestazioni dell’amministrazione finanziaria che in un’occasione di una videoconferenza del 2016, ha affermato che la conversione al cambio di fine esercizio delle disponibilità liquide, quali quelle dei conti correnti, è fiscalmente rilevante.
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