Adempimenti

Rimanenze finali rilevanti anche per le società di comodo

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Ne avevamo fatto cenno solo qualche settimana fa, in occasione di un approfondimento sugli studi di settore , laddove ingenuamente avevamo pensato - da quest’anno - di dover calcolare le rimanenze finali solo per i soggetti in contabilità ordinaria; ecco ricomparire nuovamente le rimanenze finali anche per coloro che sono rimasti in contabilità semplificata, in quanto necessarie ai fini degli studi di settore. Ma in quel momento non c’eravamo ancora resi conto che le rimanenze finali servivano, probabilmente, non solo per gli studi di settore, ma anche per la determinazione dello status di società di comodo - naturalmente ci riferiamo alle società di persone in contabilità semplificata - e quindi non potranno neppure in questo caso essere “abbandonate”.

Tuttavia a differenza degli studi di settore, laddove l’agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni operative nelle istruzioni dei modelli Redditi, per da quanto riguarda le società di comodo non vi è stata nessuna presa di posizione ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, per cui gli operatori del settore - in primis le software house che sviluppano le procedure informatiche per la redazione delle dichiarazioni dei redditi - hanno dovuto fare le proprie scelte interpretative in autonomia.

Sull’argomento è comunque già intervenuta nelle scorse settimane AssoSoftware - nel suo ruolo istituzionale di supporto e di coordinamento delle società associate -, da una parte sollecitando una rapida presa di posizione dell’agenzia delle Entrate, dall’altra fornendo una propria posizione interpretativa univoca per tutte le software house, scaturita dal confronto interno tra i membri del proprio comitato tecnico AssoSoftware e da un ulteriore approfondimento informale con Rete imprese Italia. Di seguito proviamo a sintetizzare gli aspetti più salienti della problematica.

Le rimanenze finali per le società di comodo
La legge 232/2016 (articolo1, commi 17-23) ha modificato in modo sostanziale:
•l’articolo 66 del Tuir;
•l’articolo 18 del Dpr 600/1973.

Ne consegue che dall’esercizio 2017 ai fini reddituali (quadro RG):
•le rimanenze finali non rilevano più come componenti positive;
•rilevano in diminuzione del reddito, per il solo esercizio 2017, le rimanenze finali dell’esercizio 2016, che di fatto altro non sono che le rimanenze iniziali, ancorché il legislatore abbia utilizzato una differente perifrasi.

Tale effetto è il medesimo:
•sia nel caso in cui il reddito sia determinato per cassa, ovvero sia costituito dalla «differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101»;
•sia nel caso in cui si sia effettuata l’opzione triennale per il “registrato” (ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973), in quanto anche in questo caso si è comunque all’interno del regime per cassa nel quale, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Quindi, a partire dal periodo d’imposta 2017, per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata non rilevano più, in nessun caso, le rimanenze finali. Tuttavia le rimanenze finali continuano a rilevare sicuramente ai fini degli studi di settore (come espressamente previsto dall’agenzia delle Entrate), ma si ritiene che rilevino altresì anche ai fini della verifica dell’operatività delle società di comodo.

D’altra parte l’articolata normativa sulle società di comodo, come analogamente quella sugli studi di settore, ha origini precedenti ed è stata pensata e scritta - nella sua logica di funzionamento - in un momento “storico-fiscale” in cui le rimanenze finali erano elemento essenziale nella determinazione del reddito.
Quindi, ancorché il dato relativo al valore delle rimanenze finali non concorra più alla determinazione del reddito dei soggetti in semplificata, comprese le società di persone, è di fatto necessario prenderlo in considerazione nella verifica prevista per le società di comodo, al fine di non far risultare “di comodo” soggetti che non lo sarebbero stati applicando semplicemente le regole con le modalità in vigore fino allo scorso anno.

A supporto di questa posizione interpretativa si può far riferimento alle immutate indicazioni presenti nelle istruzioni del prospetto denominato «Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo» del quadro RS (righi da RS11 a RS20) del modello Redditi SP, in particolare a quelle relative al rigo RS18, campo 3, che prevedono che: «Nel rigo RS18, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del Tuir (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari».

Quindi - a livello di istruzioni ministeriali - gli incrementi di rimanenze continuano a essere presenti anche quest’anno, da una parte perché continuano sicuramente a essere rilevanti per i soggetti in contabilità ordinaria, ma dall’altra perché lo rimangono anche per i soggetti in contabilità semplificata. Infatti nel secondo capoverso delle medesime istruzioni, laddove si fa riferimento ai soli soggetti in contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 66 del Tuir, non si fa alcun cenno alle rimanenze laddove, se non fossero state da considerate, ve ne sarebbe stata certamente evidenza.
Per ultimo va ricordato che la verifica per la determinazione dello status di società di comodo viene effettuata su base triennale. È evidente, anche solo per omogeneità, che i criteri non possono che essere i medesimi per tutte e tre le annualità e quindi le rimanenze finali devono essere considerate anche per l’esercizio 2017.

Le rimanenze finali per gli studi di settore
Per quanto riguarda gli studi di settore, nulla varia rispetto a quanto già indicato in occasione del nostro precedente approfondimento. Va quindi semplicemente ricordato che dal quadro RG dei modelli Redditi sono stati eliminati i righi relativi alle rimanenze finali quali componenti positivi di reddito (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali, rigo che non concorre alla determinazione del reddito.

In particolare nel nuovo rigo RG38, vanno indicate:
•nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis del Tuir);
•nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir);
•nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative ai titoli di cui alle lettera c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
I controlli di quadratura tra gli studi di settore e il nuovo rigo RG38, vengono effettuati con le seguenti modalità:
•il rigo F07 colonna1 degli studi di settore (P07 per i Parametri) deve essere uguale al rigo RG38 colonna3;
•la somma dei righi F10 e F13 degli studi di settore (P05 per i Parametri) deve essere uguale al rigo RG38, colonna 2.

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