Rimborsi Iva, cambia il modello TR: spazio alle situazioni particolari
L’aggiornamento tiene conto delle nuove percentuali di compensazione per alcuni prodotti agricoli
Le Entrate approvano un nuovo modello «Iva TR» (provvedimento 144055/2020) per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale che sostituisce quello approvato con il provvedimento della Agenzia del 19 marzo 2019. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dal primo trimestre 2020, da presentare entro la fine del mese di aprile. Siccome questa scadenza cade prima del 31 maggio 2020, scatta la proroga dei termini per gli adempimenti tributari, stabilita dal Dl 18/2020 (articolo 62, comma 1) al 30 giugno 2020. Riteniamo tuttavia che pochi contribuenti se ne avvarranno se non ne sono impossibilitati, perché preferiranno anticipare l’utilizzo in compensazione del credito iva o meglio ancora per ricevere il rimborso.
Il nuovo modello TR comprende anche il prospetto riepilogativo riservato alla società controllante per i soggetti che hanno optato per l’Iva di gruppo ed è disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.
L’allegato B contiene le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica del modello.
Le modifiche riguardano un campo del frontespizio, vicino alla sottoscrizione in cui appare la «casella situazioni particolari». Con questa casella l’Agenzia guarda lontano anche a situazioni oggi non prevedibili. Infatti le istruzioni affermano che l’esigenza di dover segnalare delle situazioni particolari potrà emergere con riferimento a fattispecie che si siano definite successivamente alla pubblicazione del modello, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dalle Entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.
Tale casella è un segnale di incertezza, che anche se il nuovo TR sia stato predisposto prima della attuale situazione di epidemia coronavirus, si sposa perfettamente con l’ attuale stato d’animo di tutti.
Nei quadri TA per le operazioni attive e TB per quelle passive debutta la percentuale di compensazione del 6% relativa alla cessione di legname; in l’articolare questa nuova percentuale si applica alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie e simili nonché sul legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (Dm 27 agosto 2019). La percentuale di compensazione determina la misura dell’Iva detraibile per le imprese agricole che operano in regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72. Tuttavia essa assume anche la funzione di aliquota in presenza di acquisti autofatturati presso agricoltori in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro).
Quindi può essere utilizzata nel quadro del modello TR fra le operazioni passive. Molto meno probabile l’impiego tra le operazioni attive in quanto la percentuale di compensazione assume la funzione di aliquota soltanto per i passaggi in regime speciale alle cooperative. Se un produttore agricolo e in regime speciale non può chiedere il rimborso dell’Iva a meno che non svolga un’altra attività.