Rimborsi Iva legati all'affidabilità fiscale dell'impresa
I tempi di attesa per ottenere il credito Iva dipendono dal "rating" di affidabilità assegnato all'impresa che ha presentato la richiesta di rimborso: questo è, in estrema sintesi, il messaggio espresso nella circolare 5/E del 10 marzo 2014 (si veda il sole24ore del 11 e 12 marzo). Ad oggi, i tempi di attesa per ottenere un rimborso non sono influenzati dall'entità del credito e dalla correttezza fiscale del contribuente. L'Agenzia delle entrate esprime, per il futuro, l'intenzione di "dosare" l'intensità dell'attività di indagine in funzione del livello di rischio ("risk score") dei rimborsi. In tal modo, i contribuenti più affidabili potranno ottenere i rimborsi in tempi più rapidi.
In concreto, questo nuovo approccio comporta le seguenti novità operative nella gestione dei rimborsi:
-individuazione di un livello di rischio (alto, medio o basso) per ogni richiesta di rimborso;
-riduzione dei documenti da fornire a supporto della domanda: gli uffici possono chiedere solo quelli strettamente necessari all'attività di indagine preliminare, evitando le richieste di documenti già in suo possesso;
-uniformità dei processi, per assicurare comportamenti omogenei tra i diversi uffici sparsi nel territorio nazionale.
Ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli indici rilevanti per ottenere una valutazione positiva e, quindi, una riduzione dei tempi di attesa.
-continuità aziendale: lo svolgimento di un attività che dura nel tempo è un rilevante indice di affidabilità. Si sono verificati, casi di società create "ad hoc", formalmente attive per un periodo di tempo limitato, che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di crediti Iva inesistenti;
-tipologia di attività svolta: si può ipotizzare, ad esempio, che l'attività svolta nel settore edile sarà sempre un osservato speciale; in questo ambito è fisiologico che vi siano rilevanti crediti IVA che richiedono una attenta valutazione sulla genesi del credito e sulla sua corretta determinazione. Si pensi al tecnicismo proprio della rettifica della detrazione che genera talvolta errori nella determinazione dell'ammontare del credito;
-natura giuridica del contribuente: si può discutere sulla legittimità di questo parametro per valutare il rischio, ma si può presumere che, agli occhi dell'erario, una società di capitali in contabilità ordinaria offra maggiori garanzie di affidabilità rispetto a una ditta individuale in semplificata;
-regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, assenza di accertamenti, verifiche e esistenza di carichi pendenti: questi elementi consentono agli uffici di sospendere il rimborso, in attesa di ulteriori accertamenti; sul punto è utile sapere che il contribuente ha il diritto di ottenere il rimborso dell'eccedenza di credito, rispetto al debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
-coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito: se per l'acquisto di beni ammortizzabili è legittimo aspettarsi un importo rilevante nell'anno in cui è sostenuto l'investimento, nel caso dell'aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti l'ufficio potrebbe chiedersi il motivo di significative differenze di importi a fronte di un volume d'affari costante nel tempo.
-assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
-"conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
Meriterebbe anche una certa attenzione anche il caso di chi effettua importazioni e per questa ragione la certezza del credito dovrebbe essere garantita dall'esistenza di bollette di importazione soggette al controllo dell'autorità doganale. Nessuna indicazione è fornita relativamente ai rimborsi chiesti da soggetti esteri, per i quali dovrebbero essere individuati parametri specifici.
La circolare, in chiusura, precisa che resta fermo, comunque, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. In realtà, la regola della cronologia subisce in pratica un'inevitabile e comprensibile "deroga", nei casi in cui la richiesta di rimborso presenta delle anomalie. Da qui l'importanza di avere una valutazione positiva già in fase di valutazione del rischio.